GESTIONE SEPARATA INPS
Dopo aver riepilogato i soggetti obbligati all’iscrizione alle predette Gestioni previdenziali, di seguito si evidenziano le misure fissate per il 2013.
Preme sottolineare che da quest’anno l’INPS non invierà più agli artigiani/commercianti le comunicazioni contenenti gli importi relativi al versamento dei contributi. I dati necessari per il versamento dovranno essere recuperati direttamente dal “Cassetto previdenziale”.SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATASono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS e al conseguente obbligo contributivo le seguenti categorie di soggetti:
• collaboratori coordinati e continuativi.
• venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali.Per i lavoratori autonomi occasionali l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e di versamento della contribuzione sussiste soltanto a decorrere dal momento in cui i compensi percepiti nell’anno, in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di rapporti, superano il limite di € 5.000 (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta).Al fine di distinguere le predette tipologie di rapporti è necessario fare riferimento all’art. 2222, C.c. secondo il quale il lavoro autonomo occasionale si caratterizza per:- assenza di coordinamento dell’attività con il committente;
– mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale; – carattere episodico dell’attività;
– completa autonomia circa il tempo ed il modo della prestazione;• associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.
Non sono soggetti all’obbligo contributivo gli associati in partecipazione:- che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (c.d. apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale;
– che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale;
– imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d’impresa;• soci – amministratori di srl commerciale.
Con riferimento al socio di una srl commerciale che contestualmente:
GESTIONE SEPARATA INPS E IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI: LE ALIQUOTE 2013
– partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
– ricopre la carica di amministratore percependo per essa uno specifico compenso; si evidenzia che la Corte Costituzionale con la sentenza 26.1.2012, n. 15 ha confermato la compatibilità della “doppia iscrizione” così come sempre sostenuto dall’INPS.
Di conseguenza, è necessaria l’iscrizione e la contribuzione:
– alla Gestione IVS per il lavoro prestato in qualità di socio;
– alla Gestione separata INPS per il compenso percepito in qualità di amministratore; • lavoratori autonomi sprovvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza;
ALIQUOTE E MASSIMALI APPLICABILI PER IL 2013
Con l’art. 1, comma 57, Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro), a seguito della modifica del citato comma 79, è disposto che per il 2013:
– l’aliquota relativa ai contributi dovuti dai soggetti privi di altra copertura previdenziale è fissata nella medesima misura prevista per il 2012, ossia pari al 27%, aumentata dell’ulteriore aliquota dello 0,72% per il finanziamento degli oneri connessi con la tutela della maternità, agli assegni al nucleo familiare, alla malattia, ecc.;
– l’aliquota relativa ai contributi dovuti dai pensionati e dagli iscritti ad altre forme previdenziali è fissata nella misura del 20% (per il 2012 la stessa era pari al 18%).
Recentemente l’INPS, con la Circolare 12.2.2013, n. 27, relativamente ai contributi dovuti per il 2013, ha:
– confermato la misura delle aliquote al 27,72% e al 20%; – individuato in:
– € 99.034 il massimale di reddito contributivo annuo;
– € 15.357 il minimale di reddito annuo per l’accredito contributivo. Di conseguenza:
MODALITÁ E TERMINI DI VERSAMENTO
Le modalità ed i termini per il versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS nonché le percentuali di ripartizione dell’onere tra committente e percipiente non hanno subito modifiche e possono quindi essere così riepilogate.
SOGGETTI SPROVVISTI DI ALTRA COPERTURA |
“ALTRI” SOGGETTI |
27,72% |
20% |
SOGGETTO OBBLIGATO |
ONERE CONTRIBUTIVO |
VERSAMENTO |
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A CURA DEL |
TERMINE |
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Co.Co.Pro. Co.Co.Co. Venditore porta a porta Lavoratore autonomo occasonale |
– 2/3 a carico del committente |
committente |
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso |
Associato in partecipazione |
– 55% a carico dell’associante – 45% a carico dell’associato |
associante (committente) |
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso |
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