La nuova Legge Finanziaria 2023 ha apportato significative modifiche al regime forfettario.
Nello specifico viene aumentato da euro 65.000 a euro 85.000 (ragguagliati ad anno) il limite dei ricavi / compensi per tutti i contribuenti senza distinzione in base al codice attività.
Considerato che il limite va verificato per l’anno precedente, se nel 2022 il nuovo limite di euro 85.000 è rispettato, unitamente agli altri requisiti, è possibile accedere al regime forfetario dall’1 gennaio 2023.
Possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti:
- ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000, indipendentemente dall’attività esercitata;
- spese non superiori a euro 20.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente.
Non possono applicare il regime forfetario i soggetti che:
- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (editoria, sali e tabacchi, agenzie viaggio, rivendita beni usati, ecc.);
- non sono residenti in Italia. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- contemporaneamente all’esercizio dell’attività partecipano a società di persone / associazioni per l’esercizio in forma associata di arti e professioni nonché ad imprese familiari, ovvero controllano direttamente o indirettamente srl esercenti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo;
- soggetti che esercitano l’attività prevalentemente (ricavi superiori al 50%) nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro;
- nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati (compreso il reddito da pensione) eccedenti euro 30.000.
Al reddito determinato forfetariamente, al netto dei contributi previdenziali, direttamente deducibili, va applicatal’imposta sostitutiva del 15%.
E’ possibile applicare l’imposta sostitutiva pari al 5% per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4 anni successivi, al verificarsi dei seguenti requisiti:
- il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio della professione.
La Finanziaria 2023 modifica inoltre la regola di “uscita” dal regime sulla base dell’ammontare degli incassi/compensi percepiti:
- incassi/compensi percepiti compresi tra euro 85.001 ed euro 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo;
- incassi/compensi percepiti superiore a euro 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione già dall’anno del superamento. Da tale momento il contribuente deve adempiere agli ordinari obblighi IVA.