Fattura elettronica con maggiori dettagli dal 1° ottobre 2020

― 21 Settembre 2020

Dal 1° ottobre sarà possibile inviare le fatture elettroniche con le nuove codifiche relative alla natura dell’operazione e al tipo documento, mentre dal 2021 queste diventeranno obbligatorie.

Tra i cambiamenti anche il maggior livello di dettaglio delle operazioni con inversione contabile: cessioni di rottami e altri materiali di recupero (N6.1), di oro e argento puro (N6.2), subappalti nel settore edile (N6.3), cessioni di fabbricati (N6.4), di telefoni cellulari (N6.5), di prodotti elettronici (N6.6), prestazioni nel comparto edile e settori connessi (N6.7), operazioni nel settore energetico (N6.8) e una categoria residuale (N6.9).

Lo Studio Fontana offre assistenza continuativa in ambito contabile, consulenza fiscale, tributaria e gestionale, a privati, professionisti, aziende e condomini. Contattaci per diventare nostro cliente.

News

Patente a crediti

Patente a crediti

― 11 Ottobre 2024

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza, dovranno essere in possesso di una patente c.d.

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Forfettari e concordato preventivo biennale

Forfettari e concordato preventivo biennale

― 19 Marzo 2024

Tra le novità introdotte in attuazione della Riforma fiscale si riscontra l'introduzione della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei "contribuenti di minori dimensioni". L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato non solo ai soggetti ISA ma anche ai contribuenti forfetari.

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Forfettari e agevolazione contributiva

Forfettari e agevolazione contributiva

― 2 Febbraio 2024

I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.

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