I fabbricati merce, cioè gli immobili invenduti dalle imprese costruttrici, vivono in pieno uno dei paradossi determinati dall’incrocio di Imu e Tasi. Esentati dall’Imu in base al D.L. n.102/13, proprio per questo beneficio vedono ampliarsi gli spazi della Tasi, che quest’anno può arrivare al 2,5 per mille e nel 2015, senza correttivi, può volare addirittura al 10,6 per mille. Spazi che i Comuni sono stati spinti a utilizzare anche perché in molti casi le “compensazioni” statali per il mancato gettito Imu si sono rivelate inferiori al reale peso fiscale di questa tipologia di immobili. Le imprese interessate, quindi, devono spulciare le delibere comunali alla ricerca della corretta aliquota da applicare, stando attente a molte variabili: il Comune può aver infatti deciso un’aliquota ad hoc sui fabbricati-merce, anche più alta rispetto alla Tasi attribuita agli altri immobili perché in questo caso non scatta appunto il vincolo legato alla somma di Imu e Tasi, oppure può applicare ai fabbricati merce l’aliquota generica scelta per la categoria catastale o, in modo ancor più generalizzato, per gli immobili diverse dalle abitazioni principali. Per quanto riguarda la possibilità di ravvedere l’omesso versamento del saldo Imu 2013, la soluzione non è pacifica. Il ministero ha ritenuto, nella Circolare 1/DF/2013, che la dichiarazione Imu è “periodica”, e quindi l’omesso versamento del saldo Imu 2013 poteva essere ravveduto al massimo entro il 30 giugno 2014. Ciò implica che se il contribuente effettua comunque un versamento oltre tale termine, questo non potrà considerarsi come ravvedimento ma andrà qualificato come tardivo versamento, soggetto alla sanzione del 30%.
(Il Sole 24 Ore del 30 settembre 2014 – Pasquale Mirto pag. 47)
Monza e Brianza – Desio 30/09/2014