Rischio sanzioni per chi non ha utilizzato i canali telematici delle Entrate per compensare crediti Iva oltre 10mila euro. Con l’avvicinarsi del termine di decadenza (31 dicembre) per accertare le violazioni commesse nel 2010, ossia nel primo anno di applicazione delle disposizioni di contrasto agli abusi nelle compensazioni dei crediti (D.L. n.78/09), cominciano ad arrivare gli atti di contestazione per chi ha presentato l’F24 senza avvalersi dei servizi telematici Entratel o Fisconline, qualora fosse stato previsto. I rilievi possono riguardare anche chi ha compensato il credito (orizzontalmente) nel rispetto delle regole “sostanziali”, ossia utilizzando l’eccedenza superiore alla soglia prevista (all’epoca fissata in 10mila euro, poi ridotta a 5mila dal D.L. n.16/12, con effetto dal primo aprile 2012) solamente dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, eventualmente munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di revisione se il credito supera il tetto di 15mila euro. Alla carenza di una specifica previsione sanzionatoria, paiono voler rimediare direttamente gli uffici, i quali provvedono a contestare la violazione (a norma dell’art.16 D.Lgs. n.472/97), irrogando la pena da 258 a 2.065 euro prevista dall’art.11, co.1, lett.a) D.Lgs. n.471/97, per ogni delega irregolarmente trasmessa.
Non solo sul passato c’è l’incognita contestazioni. Se le Entrate ritengono sanzionabile il mancato utilizzo del canale telematico in presenza di compensazioni del credito Iva altrimenti regolari, problematiche analoghe potrebbero sorgere in relazione all’estensione generalizzata dell’obbligo di presentazione dell’F24 online, disposta dall’art.11 D.L. n.66/14 con effetto dal 1° ottobre dell’anno scorso, considerando che anche la Circolare n.27/E/14 (volta a chiarire il nuovo adempimento) omette di prendere posizione sul punto. Tenuto conto che, come emerge dalla risposta al question time 5-05826 (si veda Il Sole 24 Ore del 19 giugno scorso), non pare essere in vista alcun ritorno al passato nelle modalità di presentazione dei modelli di pagamento, occorre avere ben a mente le regole da osservare. La Circolare n.1/E/10 suggerisce di accedere ai servizi telematici delle Entrate anche per la trasmissione di deleghe con compensazioni inferiori al limite, qualora il contribuente intenda successivamente compensare importi superiori al tetto (ora) fissato a 5mila euro. Infine, in caso di deleghe a debito senza compensazioni, è sempre ammessa l’alternativa fra l’utilizzo dei sistemi di internet banking e i servizi telematici F24 online, F24 web ed F24 cumulativo (tramite intermediari abilitati), a meno che non si tratti di privati con debiti non superiori a mille euro, per i quali è ancora ammessa la presentazione della delega allo sportello.
(Il Sole 24 Ore del 30 settembre 2015 – Massimo Sirri e Riccardo Zavatta pag. 43)
Monza e Brianza – Desio 03/10/2015