L’estromissione agevolata degli immobili strumentali effettuata dall’imprenditore individuale rappresenta senz’altro un’opportunità di risparmio fiscale. Vediamo come viene disciplinata.
Ordinariamente la fuoriuscita degli immobili strumentali dalla sfera imprenditoriale rappresenta un’ipotesi di destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 58 co. 3 del TUIR). Ciò comporta il realizzo di una plusvalenza imponibile pari alla differenza tra il valore normale dell’immobile estromesso e il suo costo fiscalmente riconosciuto non ammortizzato (art. 86 co. 3 del TUIR).
Monza e Brianza – Desio 06/02/2016