Deve considerarsi nulla la clausola che prevede che la polizza collegata al mutuo resti in vigore anche dopo l’estinzione anticipata del finanziamento.
Pertanto le somme già versate, anche come commissioni bancarie, devono essere restituite al cliente in misura proporzionalmente corrispondente alle quote di mutuo riferibili al periodo non goduto.
Questo principio è stato espresso dai collegi dell’Arbitro bancario e finanziario (ABF), il sistema alternativo di risoluzione delle controversie tra clienti, da una parte, e banche e altri intermediari, dall’altra.
(Il Sole 24 Ore del 15 luglio 2013)
Monza e Brianza – Desio 19/07/2013