ESENZIONE INAIL SOTTO I DUE GIORNI DI LAVORO AL MESE

― 13 Novembre 2013

Oltre al rapporto di natura subordinata, è frequentemente usata la collaborazione familiare, soprattutto nelle pic­cole imprese del commercio, dell’artigianato o del l’agricoltura. Per questi settori, il ministero del Lavoro ha chiarito le regole contributive in due lettere circolari. Nella 10478 del 10 giugno 2013 sono indicati casi in cui i familiari dell’imprenditore non sono tenuti a versare i contributi previdenziali al l’Inps. Il ministero ha individuato tre casi: il familiare collaboratore che lavora in altra azienda a tempo pieno, il familiare pensionato (perché si assume, fino a prova contraria, che il suo contributo lavorativo sia occasionale) e quello del collaboratore occasionale. Perché si abbia occasionalità della prestazione, il familiare deve svolgere attività lavorativa per un periodo inferiore a 720 ore nell’anno solare, che rappresentano 90 giorni di 8 ore ciascuno. Sul fronte degli obblighi assicurativi con l’Inail, il ministero ha fornito ulteriori precisazioni con la circolare 14184 del 5 agosto 2013. Il ministero chiarisce che scatta l’esenzione Inail quando la persona coinvolta nella collaborazione lavora 1-2 giorni al mese, senza superare i 10 giorni lavorativi nell’anno. Questo parametro misura il carattere «accidentale» della prestazione, la condizione che esclude l’obbligo assicurativo Inail per il familiare che presta un’attività così limitata.

(Italia Oggi del 11 novembre 2013 – Temistocle Bussino pag. 11 N&T)

 

 

Monza e Brianza – Desio 13/11/2013

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