ERRORI IMU SENZA SANZIONI

― 18 Dicembre 2013

Chi è stato puntuale nel pagare entro ieri l’Imu su seconde case, negozi e capannoni ma si è perso nella giran­dola delle aliquote locali avrà tempo per rimediare entro il 16 giugno 2014, data di versamento dell’acconto Imu dell’anno prossimo, senza dover pagare interessi e sanzioni. In via di slittamento, poi, c’è anche la «mini-Imu», prevista a carico dei contribuenti che abitano nei Comuni dove l’aliquota per l’abitazione principale è superiore al 4 per mille, e soprattutto della maggiorazione Tares, l’una tantum statale da 30 centesimi al metro quadrato che interessa sia inquilini sia proprietari. Il correttivo approvato a Montecitorio, insomma, prova a cancellare gli effetti collaterali di un caos da record che ha circondato fino all’ultimo le regole dell’Imu, e intende venire incontro a chi comunque ha pagato anche se ha sbagliato cifra: per loro c’è tempo di rimediare fino al 16 giugno, perché è vero che la prima rata Iuc (la nuova imposta locale che unirà Tasi, Tari e Imu) andrà stabilita dal rego­lamento comunale, ma il calendario dell’imposta sul mattone rimane invariato e quindi il richiamo al prossimo appuntamento rimanda al 16 giugno.

(Il Sole 24 Ore del 17 dicembre 2013 – Gianni Trovati pag. 4)

 

 

Monza e Brianza – Desio 18/12/2013

 

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― 11 Ottobre 2024

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza, dovranno essere in possesso di una patente c.d.

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― 19 Marzo 2024

Tra le novità introdotte in attuazione della Riforma fiscale si riscontra l'introduzione della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei "contribuenti di minori dimensioni". L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato non solo ai soggetti ISA ma anche ai contribuenti forfetari.

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― 2 Febbraio 2024

I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.

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