Entro il 1° ottobre 2020 obbligo per imprese e professionisti di comunicare il proprio domicilio digitale, pena l’irrogazione di sanzioni. L’articolo 37 del decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni) è intervenuto sulla disciplina del codice dell’amministrazione digitale rafforzando l’obbligo per imprese e professionisti di comunicare il proprio domicilio digitale. Le imprese devono comunicare il proprio domicilio al registro delle imprese e i professionisti ai rispettivi ordini professionali.
Per domicilio digitale si intende l’indirizzo presso il quale la Pubblica Amministrazione invia atti, comunicazioni e notifiche al cittadino. In pratica, il domicilio digitale altro non è che un servizio di recapito certificato, come una PEC o equivalente per tutte le comunicazioni e notifiche al cittadino da parte delle Pubbliche Amministrazioni soggette al CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Non si tratta di un nuovo adempimento burocratico! Nell’era della digitalizzazione e della dematerializzazione, il decreto semplificazioni ha inteso rafforzare per imprese e professionisti l’obbligo di utilizzare il domicilio digitale con l’introduzione di importanti sanzioni. Solo chi non si è ancora adeguato deve fare la comunicazione.
I professionisti che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale al proprio ordine sono soggetti a diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dell’ordine o collegio di appartenenza.
Per quanto riguarda le imprese, quelle che non hanno già provveduto a tale adempimento devono comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre. Le imprese inadempienti o quelle il cui domicilio digitale è stato cancellato dal registro delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.