Come noto, gli agenti e rappresentanti di commercio, operanti sul territorio nazionale, sono soggetti alla contribuzione ENASARCO, dovuta su tutte le somme spettanti in dipendenza del contratto di agenzia.
I contributi, da corrispondere trimestralmente, devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all’agente ancorché non pagate. Pertanto, il riferimento trimestrale va considerato per competenza (trimestre di maturazione delle provvigioni), essendo ininfluente il momento di pagamento.
Qualora l’attività di agenzia sia esercitata in forma societaria, in presenza di 2 o più agenti illimitatamente responsabili, il contributo:
– è dovuto per ciascuno di essi;
– è suddiviso tra tali soci sulla base delle quote sociali o, se diverse, in misura corrispondente alle quote di ripartizione degli utili previste dall’atto costitutivo. In mancanza i contributi sono ripartiti in misura paritetica.
Eventuali modifiche dell’atto costitutivo hanno effetto dal trimestre successivo a quello di comunicazione.
Per gli agenti che svolgono l’attività in forma di ditta individuale ovvero di società di persone (snc / sas) i contributi sono dovuti nel rispetto di un minimale contributivo e di un massimale provvigionale annuo.
Per gli agenti che svolgono l’attività in forma di società di capitali (spa / srl) non è previsto alcun minimale / massimale.
ALIQUOTE
Le aliquote contributive applicabili, si differenziano a seconda che l’agente svolga l’attività in forma di ditta individuale / società di persone o di società di capitali.
Agente in forma di ditta individuale/società di persone
Per il 2014, l’aliquota contributiva che la casa mandante deve applicare relativamente a tutte le somme dovute all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia, è fissata, nel rispetto dei minimali e massimali, nella misura del 14,20%. Tale aliquota va ripartita tra agente e preponente come di seguito schematizzato.
SOGGETTO |
ALIQUOTA |
Preponente (Casa Mandante) |
7,10% |
Agente |
7,10% |
Agente in forma di SPA / SRL
Con riferimento agli agenti esercenti l’attività in forma di spa / srl, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando un’aliquota differenziata per scaglioni provvigionali.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Regolamento ENASARCO, l’incremento annuo di aliquota rispetto al precedente Regolamento 2004 va ripartito equamente tra agente e preponente. In particolare per il 2014 il contributo va calcolato come di seguito schematizzato.
SCAGLIONI PROVVIGIONI |
ALIQUOTA REGOLAMENTO 2004 |
ALIQUOTA REGOLAMENTO 2014 |
INCREMENTO ALIQUOTA 2014 |
QUOTA PREPONENTE |
QUOTA AGENTE |
fino a 13.000.000,00 |
2% |
3,2% |
1,2% |
2,6% |
0,6% |
da 13.000.000,01 a 20.000.000,00 |
1% |
1,6% |
0,6% |
1,3% |
0,3% |
da 20.000.000,01 a 26.000.000,00 |
0,5% |
0,8% |
0,3% |
0,65% |
0,15% |
oltre 26.000.000,01 |
0,1% |
0,3% |
0,2% |
0,2% |
0,1% |
MASSIMALI PROVVIGIONALI E MINIMALI CONTRIBUTIVI
Per gli agenti che operano in forma di ditta individuale e società di persone (snc / sas) i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali. Per effetto di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 5 del Regolamento ENASARCO: i massimali provvigionali ed i minimali contributivi sono rivalutati ogni anno secondo l’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per i massimali provvigionali la rivalutazione decorre dall’anno 2016.
Per il 2014, ai sensi del comma 2 del citato art. 5, il massimale provvigionale è così individuato:
– Monomandatari euro 35.000;
– Plurimandatari euro 23.000.
Alla luce di quanto sopra la contribuzione massimale annua:
– Monomandatario è pari a € 4.970 (35.000 x 14,20%);
– Plurimandatari è pari a € 3.266 (23.000 x 14,20%).
Per gli agenti che operano in forma societaria, il massimale è riferito alla società e non ai singoli soci e pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di ripartizione degli utili previste nell’atto costitutivo o, in difetto, in misura paritetica.
Come sopra accennato, per il 2014, l’importo minimo dei contributi, deve essere rivalutato in base all’indice generale ISTAT. Considerando che:
– le variazioni percentuali del 2013 rispetto al 2012 sono pari all’1,1%;
– il precedente Regolamento ENASARCO prevede(va) che la rivalutazione ISTAT dei minimi previdenziali debba essere effettuata con arrotondamento all’euro superiore;
Il minimale contributivo è così individuato:
– Monomandatario euro 834,00;
– Plurimandatario euro 417,00
TABELLA RIEPILOGATIVA
CONTRIBUZIONE 2014 |
TIPOLOGIA AGENTE |
|||
Ditta individuale / snc sas |
Spa o Srl (monomandatario o plurimandatario |
|||
Monomandatario |
Plurimandatario |
|||
Aliquota contributiva |
14,20% |
fino a 13.000.000,00 |
3,20% |
|
da 13.000.000,01 a 20.000.000,00 |
1,60% |
|||
da 20.000.000,01 a 26.000.000,00 |
0,80% |
|||
oltre 26.000.000,00 |
0,30% |
|||
Massimale provvigionale |
Euro 35.000 |
Euro 23.000 |
Non sono previsti massimali o minimali |
|
Minimale provvigionale |
Euro 834 |
Euro 417 |
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Monza e Brianza – Desio 13/02/2014