ENASARCO – CONTRIBUZIONE 2014

― 13 Febbraio 2014

Come noto, gli agenti e rappresentanti di commercio, operanti sul territorio nazionale, sono soggetti alla contribuzione ENASARCO, dovuta su tutte le somme spettanti in dipendenza del contratto di agenzia.

I contributi, da corrispondere trimestralmente, devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all’agente ancorché non pagate. Pertanto, il riferimento trimestrale va considerato per competenza (trimestre di maturazione delle provvigioni), essendo ininfluente il momento di pagamento.

Qualora l’attività di agenzia sia esercitata in forma societaria, in presenza di 2 o più agenti illimitatamente responsabili, il contributo:

–         è dovuto per ciascuno di essi;

–         è suddiviso tra tali soci sulla base delle quote sociali o, se diverse, in misura corrispondente alle quote di ripartizione degli utili previste dall’atto costitutivo. In mancanza i contributi sono ripartiti in misura paritetica.

Eventuali modifiche dell’atto costitutivo hanno effetto dal trimestre successivo a quello di comunicazione.

Per gli agenti che svolgono l’attività in forma di ditta individuale ovvero di società di persone (snc / sas) i contributi sono dovuti nel rispetto di un minimale contributivo e di un massimale provvigionale annuo.

Per gli agenti che svolgono l’attività in forma di società di capitali (spa / srl) non è previsto alcun minimale / massimale.

 

ALIQUOTE

 

Le aliquote contributive applicabili, si differenziano a seconda che l’agente svolga l’attività in forma di ditta individuale / società di persone o di società di capitali.

 

Agente in forma di ditta individuale/società di persone

 Per il 2014, l’aliquota contributiva che la casa mandante deve applicare relativamente a tutte le somme dovute all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia, è fissata, nel rispetto dei minimali e massimali, nella misura del 14,20%. Tale aliquota va ripartita tra agente e preponente come di seguito schematizzato.

 

SOGGETTO

ALIQUOTA

Preponente (Casa Mandante)

7,10%

Agente

7,10%

 

Agente in forma di SPA / SRL

Con riferimento agli agenti esercenti l’attività in forma di spa / srl, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando un’aliquota differenziata per scaglioni provvigionali.

Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Regolamento ENASARCO, l’incremento annuo di aliquota rispetto al precedente Regolamento 2004 va ripartito equamente tra agente e preponente. In particolare per il 2014 il contributo va calcolato come di seguito schematizzato.

 

SCAGLIONI PROVVIGIONI

ALIQUOTA REGOLAMENTO 2004

ALIQUOTA REGOLAMENTO 2014

INCREMENTO ALIQUOTA 2014

QUOTA PREPONENTE

QUOTA AGENTE

fino a  13.000.000,00

2%

3,2%

1,2%

2,6%

0,6%

da 13.000.000,01

a  20.000.000,00

1%

1,6%

0,6%

1,3%

0,3%

da 20.000.000,01

a 26.000.000,00

0,5%

0,8%

0,3%

0,65%

0,15%

oltre  26.000.000,01

0,1%

0,3%

0,2%

0,2%

0,1%

 

 MASSIMALI PROVVIGIONALI E MINIMALI CONTRIBUTIVI

 

 Per gli agenti che operano in forma di ditta individuale e società di persone (snc / sas) i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali. Per effetto di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 5 del Regolamento ENASARCO: i massimali provvigionali ed i minimali contributivi sono rivalutati ogni anno secondo l’indice generale ISTAT dei prezzi al  consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per i massimali provvigionali la rivalutazione decorre dall’anno 2016.

Per il 2014, ai sensi del comma 2 del citato art. 5, il massimale provvigionale è così individuato:

–         Monomandatari euro 35.000;

–         Plurimandatari euro 23.000.

Alla luce di quanto sopra la contribuzione massimale annua:

–         Monomandatario è pari a € 4.970 (35.000 x 14,20%);

–         Plurimandatari è pari a € 3.266 (23.000 x 14,20%).

Per gli agenti che operano in forma societaria, il massimale è riferito alla società e non ai singoli  soci e pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di ripartizione degli utili previste nell’atto costitutivo o, in difetto, in misura paritetica.

Come sopra accennato, per il 2014, l’importo minimo dei contributi, deve essere rivalutato in base all’indice generale ISTAT. Considerando che:

–         le variazioni percentuali del 2013 rispetto al 2012 sono pari all’1,1%;

–         il precedente Regolamento ENASARCO prevede(va) che la rivalutazione ISTAT dei minimi previdenziali debba essere effettuata con arrotondamento all’euro superiore;

Il minimale contributivo è così individuato:

–         Monomandatario euro 834,00;

–         Plurimandatario euro 417,00

 

 TABELLA RIEPILOGATIVA

 

CONTRIBUZIONE 2014

TIPOLOGIA AGENTE

Ditta individuale / snc sas

Spa o Srl                        (monomandatario o plurimandatario

Monomandatario

Plurimandatario

Aliquota contributiva

14,20%

fino a  13.000.000,00

3,20%

da 13.000.000,01

a 20.000.000,00

1,60%

da 20.000.000,01

a 26.000.000,00

0,80%

oltre  26.000.000,00

0,30%

Massimale provvigionale

Euro 35.000

Euro 23.000

Non sono previsti massimali o minimali

Minimale provvigionale

Euro 834

Euro 417

 Scarica la tabella in formato pdf

 

 

Monza e Brianza – Desio 13/02/2014

Lo Studio Fontana offre assistenza continuativa in ambito contabile, consulenza fiscale, tributaria e gestionale, a privati, professionisti, aziende e condomini. Contattaci per diventare nostro cliente.

News

Forfettari e concordato preventivo biennale

Forfettari e concordato preventivo biennale

― 19 Marzo 2024

Tra le novità introdotte in attuazione della Riforma fiscale si riscontra l'introduzione della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei "contribuenti di minori dimensioni". L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato non solo ai soggetti ISA ma anche ai contribuenti forfetari.

Leggi tutto
Forfettari e agevolazione contributiva

Forfettari e agevolazione contributiva

― 2 Febbraio 2024

I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.

Leggi tutto
Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

― 29 Gennaio 2024

L’assolvimento del bollo sulle e-fatture va realizzato in maniera elettronica, secondo quanto dispone l’articolo 6 del decreto ministeriale datato 17 giugno 2014. L’imposta viene calcolata e versata per trimestre. Il calendario ordinario dei versamenti risulta tuttavia modificato, per primo e secondo trimestre, tenuto conto del suo ammontare.

Leggi tutto

Vuoi diventare nostro cliente?

Il nostro team è a disposizione per ogni esigenza

Contattaci