Decreto Ristori – D.L. 28 ottobre 2020 n. 137

― 4 Novembre 2020

Il Consiglio dei Ministri del 27 ottobre ha approvato il cd. “Decreto Ristori” (Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all’epidemia da COVID-19.

Come pre-annunciato, con ordinanza del Ministero della Salute del 4 Novembre 2020, l’Italia è divisa in tre aree di rischio (rossa, arancione e gialla), con diverse misure in base alla situazione epidemiologica in corso.

Misure valide sul territorio nazionale

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre introduce su tutto il territorio nazionale nuove misure urgenti per prevenire la diffusione del virus Covid-19. Le disposizioni del DPCM sono valide a partire dal 6 novembre e resteranno in vigore fino al 3 dicembre.

Tra le principali misure introdotte dal DPCM si evidenziano:

  • limitazioni per gli spostamenti in orario notturno, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, che restano consentiti soltanto se motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
  • sospensione di mostre e dei servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura. Permane la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
  • limitazione della capienza massima del 50% per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
  • adozione della didattica a distanza al 100% per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. È possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori, oppure per mantenere una relazione con alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione (c.d. scuole elementari e medie) e per i servizi educativi per l’infanzia (nidi e scuole materne) continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
  • sospesi corsi di formazione pubblici e privati che possono svolgersi solo con modalità a distanza;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • All’ingresso di tutti gli esercizi commerciali e dei locali pubblici e aperti al pubblico, deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore. -> Scarica i cartelli compilabili e stampabili

Rimane obbligatorio utilizzare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione. L’obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro

Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;

Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Rimangono sospese le seguenti attività:

  • servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle 18.00 alle 5.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • parchi tematici e di divertimento;
  • palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;
  • sport di contatto, tranne eventi e competizioni sportive di interesse nazionale;
  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
  • convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi;
  • sale da ballo, discoteche o locali simili, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.

Viene garantito l’accesso ai luoghi di culto che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

A livello nazionale è in vigore il coprifuoco dalle 22 fino alle 5. Prevista la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori. Capienza dimezzata per il trasporto pubblico regionale. Chiusi nel fine settimana e nei festivi i centri commerciali; chiudono musei, mostre e sale bingo, oltre alle attività già previste nel DPCM del 24 ottobre.

Ulteriori restrizioni riguardano invece le zone arancioni e quelle rosse. Di seguito tutte le misure definite dal DPCM per le zone rosse, quelle a rischio massimo.

Misure di contenimento del contagio zone rosse (Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta)

A far data dal 6 novembre 2020 sono applicate le seguenti misure di contenimento:

  • vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio e all’interno dello stesso (anche all’interno del proprio Comune) in qualsiasi orario, tranne che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Vietati gli spostamenti da una regione all’altra e da un Comune all’altro. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione;
  • sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale;
  • chiusura dei mercati, eccetto le attività che vendono generi alimentari;
  • sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;
  • sospese le attività inerenti servizi alla persona fatta eccezione per barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell’allegato 24 del DCPM.
  • didattica a distanza al 100% anche per le seconde e terze medie. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui è consentita;
  • tutti i corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, salvo specifiche eccezioni;
  • sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale da CONI e CIP;
  • è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Il Ministro della Salute, sulla base dei dati epidemiologici, verifica la situazione relativa a ciascuna regione con frequenza almeno settimanale e provvede all’aggiornamento delle misure. Dal momento in cui diventano efficaci, tali disposizioni rimangono in vigore per almeno 15 giorni.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020

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