Come ricorda la circolare 1/2016 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, viene introdotto un nuovo adempimento per chi utilizza i voucher; infatti i committenti sono tenuti, entro 60 minuti prima di ogni singola prestazione, a inviare una email alle sedi territoriali dell’Ispettorato del lavoro (utilizzando gli indirizzi indicati nella circolare 1/2016), indicando come oggetto il proprio codice fiscale e ragione sociale, e inserendo i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Questa operazione dovrà essere fatta prima di ciascuna prestazione di lavoro accessorio, ripetendo l’adempimento ogni volta che il lavoratore accessorio, terminata l’attività precedente, ne comincia una nuova (ad esempio, se svolge 4 ore continuative, basta una singola comunicazione; se svolge 2 ore la mattina e 2 ore il pomeriggio, servono due comunicazioni distinte).
Il doppio canale di comunicazione – denuncia di inizio attività all’Inps, comunicazione preventiva per ogni singola prestazione – è collegato a sanzioni differenti. Se il committente omette di effettuare la denuncia di inizio attività oppure la denuncia e la comunicazione preventiva per la singola prestazione, si applica la maxi-sanzione sul lavoro nero. Al contrario, se la denuncia Inps viene effettuata, ma viene omessa la comunicazione preventiva per la singola prestazione, si applica la sanzione amministrativa (anch’essa introdotta dal Dlgs 185/2016) di importo variabile da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Monza e Brianza – Desio