Per il 2014 rimane stabile il diritto annuale 2014. Riepiloghiamo chi è tenuto al versamento, quanto è necessario versare e quali sono le sanzioni in caso di inadempimento.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 0201237 del 05/12/2013, richiamando le modifiche all’art. 18, commi 4 e 5 della Legge n. 580/1993, introdotte dal Decreto Legislativo n. 23/2010, ha confermato per l’anno 2014 gli importi del diritto annuale già definiti per l’anno 2013.
SOGGETTI ESENTI
Non saranno tenuti al versamento del diritto annuale per l’anno 2014 i seguenti soggetti:
– imprese individuali e soggetti REA che abbiano cessato l’attività entro il 31 dicembre 2013 e presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2014;
– società e altri soggetti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale entro il 31 dicembre 2013 e presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2014;
– società di persone e consorzi che risultino sciolti senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2013 e presentino la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2014.
COME VERSARE
Il diritto annuale può essere pagato in misura fissa o per scaglioni di fatturato.
Nel primo caso dovranno versare:
– imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese: € 88,00;
– imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese: € 200,00.
Nel secondo caso verseranno le altre imprese iscritte nel Registro delle imprese diverse da quelle sopra individuate, con riferimento alla sede legale, applicando al fatturato dell’esercizio 2013 le seguenti misure fisse o aliquote individuate per scaglioni di fatturato:
da € |
a € |
Aliquote |
0 |
100.000,00 |
200€ (misura fissa) |
Oltre 100.000,00 |
250.000,00 |
0,015% |
Oltre 250.000,00 |
500.000,00 |
0,013% |
Oltre 500.000,00 |
1.000.000,00 |
0,010% |
Oltre 1.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,009% |
Oltre 10.000.000,00 |
35.000.000,00 |
0,005% |
Oltre 35.000.000,00 |
50.000.000,00 |
0.003% |
Oltre 50.000.000,00 |
0,001% |
|
Fino ad un massimo di 40.000€ |
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UNITA’ LOCALI E SEDI SECONDARIE
Il diritto annuale deve essere versato anche per ciascuna delle unità locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio sono ubicate tali unità locali, in misura pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00. Non sarà invece dovuto tale pagamento nel caso di chiusura delle stesse entro il 31 dicembre 2013, purché la relativa denuncia venga presentata entro il 30 gennaio 2014.
QUANDO SI VERSA
Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (termine ordinario 16 giugno 2014 – ovvero per le società di capitali il diverso termine previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l’anno solare), con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi alla scadenza originaria con la maggiorazione dello 0,40%.
COSA SUCCEDE SE NON SI VERSA IL DIRITTO ANNUALE
A livello pratico, in caso di mancato o tardivo pagamento del diritto annuale, le imprese sono soggette a sanzione amministrativa dal 10% al 100% del diritto dovuto, ma entro un anno dalla scadenza (16.06.2015) possono evitare l’irrogazione della sanzione versando gli importi comprensivi di ravvedimento. Si ricorda che, con decreto del 12 dicembre 2013, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha fissato la misura del saggio degli interessi legali per il tardivo pagamento del tributo, di cui all’art. 1284 del codice civile, all’1% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Il nuovo saggio dell’1% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1º gennaio 2014 e il giorno del versamento tardivo. In mancanza, sarà emesso il ruolo con notifica di cartelle esattoriali.
Essere in regola con il pagamento del diritto annuale è, inoltre, condizione necessaria per poter avere accesso all’erogazione dei contributi camerali e, dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del tributo, ottenere il rilascio della certificazione del Registro Imprese.
Monza e Brianza – Desio 24/01/2014