DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO 2014

― 23 Maggio 2014

Proprio in questi giorni le imprese stanno ricevendo tramite i propri indirizzi di posta elettronica certificata le comunicazioni da parte delle rispettive camere di Commercio relative al versamento del diritto annuale per l’anno 2014.

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 580/1993 come modificato dal D.Lgs. 23/2010 sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese che al 1° gennaio 2014 risultino iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, compresi quindi i soggetti iscritti esclusivamente al REA (ad esempio associazioni ed enti no profit), le imprese in liquidazione, in concordato preventivo e le imprese in amministrazione straordinaria.

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell’impresa in altra provincia, il diritto deve essere versato alla Camera di Commercio nella circoscrizione territoriale nella quale risulti iscritta o annotata la sede legale o principale alla data del 1° gennaio o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento.

Sono invece esonerate dal versamento del diritto annuale, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 359 del 11/05/2001:

  • le imprese individuali cessate entro il 31 dicembre precedente che hanno richiesto la cancellazione entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di cessazione (30/01/2014);
  • le società che hanno approvato entro il 31 dicembre precedente il bilancio finale di liquidazione e che hanno richiesto la cancellazione entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione  (30/01/2014);
  • le imprese fallite o in liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre 2013;
  • le cooperative sciolte entro il 31 dicembre 2013 con provvedimento dell’autorità governativa.

L’ammontare dell’importo dovuto varia a seconda della natura giuridica dei soggetti iscritti e della sezione di iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese: per la determinazione degli importi da versare si deve far riferimento alle norme contenute nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 21 aprile 2011 che sono state confermate per il 2014 con la circolare dello stesso Ministero del 5 dicembre 2013.

Per le imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese, per i soggetti iscritti esclusivamente al R.E.A. (associazioni, fondazioni, enti religiosi, ecc.), per le società semplici agricole, le società semplici e le società tra avvocati il diritto annuale per la sede e le unità locali è dovuto in misura fissa:

DIRITTO ANNUALE 2014

Imprese individuali (sezione speciale)

€ 88

Soggetti iscritti al REA

€ 30

Società semplice

€ 200

Società tra avvocati

€ 200

Società semplici agricole

€ 100

Per quanto riguarda le imprese che esercitino attività economiche attraverso unità locali dovranno versare per ciascuna unità un diritto annuale in misura pari al 20% di quanto dovuto per la sede principale fino ad un massimo di € 200; tale importo deve essere versato alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede l’unità locale.

Per le unità locali dei soggetti iscritti esclusivamente al R.E.A. non è dovuto alcun importo, mentre per le unità locali di imprese con sede all’estero il diritto è dovuto in misura fissa ed ammonta ad € 110.

Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con l’esclusione delle imprese individuali che versano il diritto in misura fissa pari € 200,00 e quindi per società di persone, società di capitali, cooperative e consorzi, il diritto annuale da pagare per la sede legale o principale è determinato applicando al fatturato realizzato nell’anno precedente a quello cui si riferisce il pagamento, ricavabile dal modello IRAP 2014, le misure fisse o le aliquote stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 aprile 2011 e qui di seguito riportate:

Scaglio di fatturato IRAP 2014 Diritto annuale dovuto
Da € 0 ad € 100.000,00 € 200 fisso
Da € 100.000,01 ad € 250.000,00 € 200 + 0,015% della parte eccedente € 100.000
Da € 250.000,01 ad € 500.000,00 € 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000
Da € 500.000,01 ad € 1.000.000,00 € 255 + 0,0010% della parte eccedente € 500.000
Da € 1.000.000,01 ad € 10.000.000,00 € 305 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000
Da € 10.000.000,01 ad € 35.000.000,00 € 1.115 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000
Da € 35.000.000,01 ad € 50.000.000,00 € 2.365 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000
Oltre € 50.000.000 € 2.815 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000 e fino ad un importo massimo di € 40.000.

Anche per le imprese iscritte alla sezione ordinaria che esercitino l’attività attraverso unità locali dovranno versare per ciascuna unità un diritto annuale in misura pari al 20% di quanto dovuto per la sede principale fino ad un massimo di € 200; tale importo deve essere versato alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede l’unità locale.

Attenzione poi che deve essere verificata l’eventuale maggiorazione fino al 20% che alcune Camere di Commercio possono applicare dopo la determinazione dell’importo dovuto.

I soggetti neo iscritti al Registro Imprese o al R.E.A. nel corso dell’anno 2014 devono effettuare il versamento del diritto annuale in misura fissa ed intera anche qualora l’iscrizione avvenga in corso d’anno, non essendo l’importo dovuto frazionabile in rapporto ai mesi di iscrizione nell’anno.

Per le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria nel corso del 2014 l’importo da versare è pari a quello relativo alla prima fascia di fatturato (€ 200) mentre per le neo imprese individuali iscritte alla sezione speciale l’importo da versare ammonta ad € 88, per gli iscritti esclusivamente al R.E.A. l’importo dovuto è pari ad € 30, per le società semplici agricole € 100, per le società semplici € 200, per le società tra avvocati € 200.

Si ricorda che tali importi vanno versati:

  • mediante cassa automatica contestualmente alla comunicazione telematica al Registro delle imprese tramite l’applicazione “ComUnica”, con addebito sul conto Telemaco;
  • tramite modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (16/06/2014); tuttavia è possibile versare entro 30 giorni dalla scadenza applicando agli importi dovuti la maggiorazione dello 0,40% (quindi entro il 16/07/2014).

Le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine ordinario (entro 180 dalla chiusura dell’esercizio) devono effettuare il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello a quello di approvazione del bilancio, e comunque entro il 16/07/2014 (ovvero entro il 20/08/2014 con la maggiorazione dello 0,4%). Per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare il versamento del diritto annuale deve essere effettuato:

  • entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio;
  • entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, se viene approvato oltre i 120 dalla chiusura dell’esercizio.

 Il versamento del diritto deve avvenire in un’unica soluzione (non è possibile rateizzare) a mezzo F24 con modalità telematica; l’importo dovuto è compensabile con eventuali crediti disponibili.

Nel caso di omesso versamento del diritto è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, entro 1 anno dalla scadenza e prima che la violazione venga contestata con una sanzione pari al 3% del tributo nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ovvero una sanzione del 3,75% nel caso in cui venga eseguito oltre i 30 giorni ma entro 1 anno dalla violazione.

Monza e Brianza – Desio 23/05/2014

 

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