La Finanziaria 2013 ha riproposto per il biennio 2013-2014 la detassazione delle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato correlate agli incrementi di produttivita’ del lavoro.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito all’operativita’ dell’agevolazione, riconoscendo in particolare: la correttezza dell’applicazione della disciplina di favore nel 2013, anteriormente all’emanazione del DPCM attuativo, sulla base di contratti ad esso conformi; la possibilità al datore di lavoro di recuperare il maggior versamento, effettuato in via prudenziale, delle ritenute (a tassazione ordinaria) applicate sui redditi agevolabili.
In particolare l’art. 1 del DPCM 22.1.2013 dispone l’assoggettamento ad un’imposta sostitutiva (dell’IRPEF / addizionali) del 10% delle somme erogate a “titolo di retribuzione di produttivita’” :
– ai dipendenti del settore privato titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2012, a € 40.000 al lordo delle somme assoggettate nel 2012 all’imposta sostitutiva ex art. 33, comma 12, Legge n. 183/2011. Rimangono esclusi dalla disciplina in esame i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ex D.Lgs. n. 165/2001;
– per un importo complessivamente corrisposto nel 2013 ed individualmente riconosciuto non superiore a € 2.500 lordi