Con il D.L. 9 novembre 2020 n. 149 detto “Ristori Bis” sono state previste ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Di seguito le principali misure introdotte.
- Contributi a fondo perduto
È previsto un ampliamento delle categorie di attività (allegato 1) beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “Ristori”). Per alcuni operatori già beneficiari del contributo che registrano ulteriori restrizioni delle loro attività alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse, il contributo è aumentato di un ulteriore 50 per cento.
È previsto un nuovo contributo a fondo perduto per specifiche imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (zona rossa e gialla). Il contributo sarà erogato seguendo la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e per quelli introdotti con il precedente decreto “Ristori”. L’importo del beneficio varierà in funzione del settore di attività dell’esercizio (allegato 2).
- Istituzione di un fondo per nuovi contributi
Viene istituito un fondo per compensare le attività delle Regioni che potrebbero venire interessate da future misure restrittive, per erogare futuri contributi in modo automatico.
- Contributi per le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari
È prevista la costituzione di un fondo per ristorare con un contributo a fondo perduto le perdite subite dalle attività economiche che hanno sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari.
- Credito d’imposta sugli affitti commerciali
Per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto di cui all’allegato 1 e allegato 2 e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (zona rossa) e da un livello di rischio alto (zona gialla) individuate ai sensi dell’ultimo DPCM viene esteso quanto previsto dal primo decreto Ristori, prevedendo un credito d’imposta cedibile al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
- Sospensione dei versamenti
Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese di cui agli allegati 1 e 2 è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre.
- Cancellazione della seconda rata dell’IMU
È prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dall’ultimo DPCM, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.
- Sospensione dei contributi previdenziali
Per le attività previste dal decreto-legge Ristori che operano nelle zone gialle vengono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre. Per quelle delle zone arancioni e rosse la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre.
- Rinvio del secondo acconto Irpef, Ires e Irap per i soggetti a cui si applicano gli Isa
Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche, di cui agli allegati 1 e 2 , per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (zona rossa) e da un livello di rischio alto (zona gialla), viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Irpef, Ires e Irap.
- Bonus baby sitter e congedo straordinario
Nelle regioni rosse nelle quali è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado viene previsto un bonus baby sitter da 1.000 euro e, nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile, il congedo straordinario con il riconoscimento di un’indennità pari al 50 % della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti.