Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 8/4/2020, n. 94 (edizione straordinaria) l’annunciato DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, contenente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, in vigore dal 9/4/2020.
Tra le varie disposizioni assumono particolare rilevanza le nuove sospensioni dei versamenti tributari / contributivi, previste dagli artt. 18 e 21 del citato Decreto, che vanno ad aggiungersi alle sospensioni già stabilite dal DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”.
Sospensione per soggetti con riduzione del fatturato / corrispettivi
A favore dei soggetti:
- esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con ricavi / compensi non superiori a Euro 50 milioni nell’anno 2019
è prevista la sospensione dei versamenti “in autoliquidazione” in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:
- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.
La sospensione riguarda i versamenti relativi a:
- ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL, compresa anche la prima rata fissa per il 2020 dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione IVS commercianti – artigiani.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:
- in unica soluzione entro il 30/6/2020;
- ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30/6/2020.