In data 17 maggio 2013, il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto relativo al c.d. “congelamento” della prima rata di acconto IMU.
In particolare, è stato stabilito che la sospensione riguarda:
– le abitazioni principali con le relative pertinenze;
– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
– i terreni e i fabbricati rurali.
Nessuna sospensione è, invece, prevista per le abitazioni principali di pregio, ossia ville, castelli e immobili signorili (categorie catastali A1, A8 e A9).
Si ricorda, infine, che entro la fine di agosto il Governo dovrà provvedere a riformare la tassazione del patrimonio immobiliare, altrimenti i contribuenti saranno tenuti a versare l’IMU sospesa a giugno entro il 16 settembre 2013.
La sospensione del versamento dell’acconto IMU 2013 si riflette in capo ai contribuenti che hanno già presentato il mod. 730/2013 scegliendo di utilizzare il credito IRPEF per il pagamento dell’IMU 2013 tramite il mod. F24, compilando l’apposito quadro I.
Confidando nell’adozione della citata Riforma il contribuente interessato potrebbe valutare di “rifare” il mod. 730/2013 al fine di ottenere il rimborso da parte del datore di lavoro della somma destinata alla compensazione dell’IMU riferita agli immobili oggetto della sospensione. A tal fine in caso di assistenza fiscale resa da un CAF / professionista abilitato, è necessario correggere i dati entro il 31.5.2013.
Monza e Brianza – Desio 23/05/2013