Il D.L. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, pubblicato in G.U. il 19.05.2020, introduce nuovi contributi ed indennità a sostegno degli operatori economici duramente colpiti dall’emergenza epidemiologica.
Analizziamo nel dettaglio i contenuti essenziali con evidenza dei soggetti ammessi, di quelli esclusi, nonché dei requisiti e delle condizioni che devono ricorrere per ottenere i benefici.
Contribuo a fondo perduto – Art. 25 D.L. 34/2020
Il contributo a fondo perduto previsto dall’art 25 del decreto in commento è destinato ad esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo:
- con ricavi/compensi relativi al periodo di imposta 2019, non superiori a 5 milioni di euro;
- con partita iva attiva alla data di presentazione dell’istanza;
- con un calo di fatturato o dei corrispettivi di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 superiore ad 1/3;
Il contributo spetta anche in caso di assenza del calo di fatturato per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Sono comunque esclusi dal beneficio del contributo i seguenti soggetti:
- gli enti pubblici;
- gli intermediari finanziari;
- i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli art. 27 e 38 del D.L. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia” (liberi professionisti non pensionati iscritti alla gestione separata INPS e lavoratori dello spettacolo)
- i professionisti iscritti a casse di previdenza private (ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti ecc..)
Sussistendo la riduzione del fatturato, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Tale percentuale è così determinata:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (2019 per i soggetti solari);
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
Il contributo è riconosciuto, comunque, ai beneficiari per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi nonché dell’IRAP.
Per accedere ai contributi a fondo perduto, il contribuente dovrà presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dal provvedimento attuativo che dovrà seguire la pubblicazione del Decreto. Nell’ambito di tale istanza il richiedente sarà tenuto anche ad autocertificare i requisiti antimafia, che saranno in un secondo tempo verificati dalla GdF con il Ministero competente. L’istanza, inoltre, sarà successivamente verificata nel merito dall’Agenzia delle Entrate.
Nuove indennità per lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Art. 84 D.L. 34/2020
L’art. 84 del Decreto Rilancio introduce nuove indennità a favore di soggetti economici colpiti dall’emergenza epidemiologica.
Sono introdotte per il mese di aprile le seguenti indennità:
- 600 euro per i liberi professionisti titolari di partita iva e ai co.co.co, iscritti alla gestione separata INPS, di cui all’art 27 del D.L. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”;
- 600 euro ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti, di cui all’art. 28 del D.L. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”;
- 600 euro ai lavoratori autonomi iscritti a casse di previdenza private, di cui all’art. 30 del D.L. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia.
Sono introdotte per il mese di maggio le seguenti indennità:
- 1.000 euro per i liberi professionisti titolari di partita iva iscritti alla gestione separata INPS , non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non titolari di pensione, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019;
- 1.000 euro ai co.co co. Iscritti alla gestione separata INPS non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non titolari di pensione che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 600 euro ai lavoratori autonomi iscritti a casse di previdenza private, di cui all’art. 30 del D.L. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia
Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito
Bonus una tantum edicole – Art. 189 D.L. 34/2020
A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti nello svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020.
Il contributo di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito