Per i soggetti che ipotizzano di iniziare nel 2015 una attività di modeste dimensioni, si pone il problema di scegliere tra il regime forfettario introdotto dalla L. 190/14, e il regime dei superminimi, il cui accesso è stato riaperto per il solo 2015. Anzitutto con riguardo a questo secondo regime va chiarito che l’accesso è sì limitato al periodo d’imposta 2015 (quindi in base alla normativa attuale chi inizierà l’attività nel 2016 non potrà aderirvi), ma per il periodo di applicazione si seguiranno le regole ordinarie, cioè la durata sarà di almeno 5 anni se il contribuente ha già compiuto 35 anni, oppure fino al compimento di 35 anni se il contribuente non li ha ancora compiuti ed il lasso temporale che lo separa dal 35° anno di età è superiore a cinque anni. La prima questione operativa è come comunicare la scelta per l’uno o per l’altro regime. Infatti, la comunicazione della scelta eseguita, sia per il regime forfettario, sia per quello dei superminimi, avviene barrando nel modello di inizio attività l’opzione per il regime di vantaggio di cui al D.L. n.98/11. A questo punto però sorge un altro problema: nel caso in cui la scelta fatta si riveli il frutto di un errore saranno ammessi ripensamenti? È ragionevole ipotizzare che se è stato concesso di modificare la scelta eseguita con comportamento concludente tra regime ordinario e regime agevolato, sia altrettanto possibile modificare la scelta tra i due regimi agevolati, riemettendo le fatture con l’esatta dicitura della fonte di esclusione da Iva. Un ulteriore problema si potrebbe porre nel caso in cui avviando l’attività e volendo optare per il regime forfettario ( o quello dei superminimi) , non sia stata barrata l’apposita casella nel modello AA9/11 ( regime di vantaggio art.27 D.L. n.98/11). La problematica è stata analizzata sempre dalla citata Circolare n.7/E/08, secondo la quale l’omessa barratura è sanabile entro 30 giorni compilando un nuovo modello AA9/11, mentre se passano i trenta giorni sarà irrogabile una sanzione di 516 euro. Tutto ciò fermo restando che la barratura della citata casella nel modello di inizio attività ha valore meramente dichiarativo e non costitutivo dell’opzione, la quale viene espressa sempre, dal punto di vista sostanziale, tramite il comportamento concludente.
(Il Sole 24 Ore del 16 maggio 2015 – Paolo Meneghetti pag. 14)
Monza e Brianza – Desio 21/05/2015