L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 47/E del 5 luglio 2013, ha approfondito la gestione delle ritenute d’acconto di cui all’art. 25 del D.L. n. 78/2010, effettuate sui bonifici emessi in favore dei contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011.
Con riferimento al periodo d’imposta 2012, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tali ritenute, qualora siano state erroneamente operate e regolarmente certificate dal sostituto d’imposta, possano essere, in alternativa all’istanza di rimborso di cui all’articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973, scomputate eccezionalmente nella dichiarazione Unico Persone Fisiche 2013.
A tal fine si dovrà valorizzare con il codice “1” il campo “Situazioni particolari”, posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro “Firma della dichiarazione”, e riportare le ritenute relative ai bonifici nel quadro RS, al rigo RS33, ordinariamente dedicato alle ritenute cedute da consorzi d’imprese.
(Italia Oggi del 6 luglio 2013)
Monza e Brianza – Desio 12/07/2013