I contribuenti minimi deducono il 50% dei costi connessi all’utilizzo dei mezzi di trasporto, e non il 20% come la generalità delle imprese e dei lavoratori autonomi. È questa una delle numerose differenze che contraddistinguono il regime dei contribuenti minimi rispetto a quello ordinario, ragion per cui è opportuno evidenziare le principali caratteristiche dello stesso, con particolare riguardo alle peculiarità che lo contraddistinguono. In primo luogo, oltre a ricordare che il reddito dei soggetti in questione è determinato per «cassa», è opportuno segnalare che per i professionisti i compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali addebitati al cliente, a eccezione dei soggetti iscritti alla gestione separata Inps, per i quali il contributo del 4% addebitato ai committenti è parte integrante del compenso professionale, come confermato anche dalle istruzioni al quadro LM del modello Unico. Tale contributo alla gestione separata, costituendo parte integrante del compenso ed in assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia, dovrebbe quindi concorrere alla formazione del plafond di 30 mila euro, quale limite massimo di componenti positivi per mantenere la qualifica di contribuente minimo. La seconda questione attiene alle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali, per la cui determinazione è necessario distinguere le seguenti fattispecie: per i beni acquisiti nel corso del regime agevolato, la plusvalenza è pari al corrispettivo percepito derivante dalla cessione (a fronte della deduzione per cassa dell’intero costo nell’esercizio in cui è avvenuto l’acquisto); per i beni acquisiti prima dell’ingresso nel regime agevolato, la plusvalenza è determinata in base alla differenza tra corrispettivo conseguito ed il costo non ammortizzato risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dell’ingresso nel regime (circolare n. 73/E/07 e circolare n. 13/E/08).
(Italia Oggi 7 del 9 giugno 2014 – Sandro Cerato pag. 10)
Monza e Brianza – Desio 10/06/2014