CONSERVAZIONE ELETTRONICA PIU’ FACILE

― 5 Ottobre 2015

Non va più trasmesso all’Agenzia delle Entrate il modello di variazione dati Iva con indicazione del luogo di con­servazione elettronica dei documenti a rilevanza fiscale quando il servizio è affidato a un conservatore diverso dal contribuente e dal depositario delle scritture contabili. Questo fondamentale chiarimento, reso dalle Entrate con la Risoluzione n.81/E, elimina una serie di adempimenti sinora necessari per il corretto avvio di un proces­so di conservazione elettronica. Il contribuente è tenuto infatti solo a comunicare, tramite la dichiarazione dei redditi, che nell’anno di riferimento si è proceduto alla conservazione elettronica: la prima scadenza utile è il 30 settembre 2015 per chi nel 2014 ha conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante fiscal­mente. Occorrerà in questo caso indicare il codice 1 al rigo RS140 del modello Unico PF, ovvero ai righi RS104 e RS40 per quelli SC e SP. Ulteriore effetto della risoluzione è quello di fare venire meno in capo al conservatore l’obbligo di rilascio periodico dell’attestazione di essere depositario delle scritture contabili. La semplificazio­ne finirà per favorire il sistema di fatturazione elettronica tra privati secondo le regole contenute nel D.Lgs. n.127/15, attuativo della Legge delega fiscale n.23/14.

(Il Sole 24 Ore del 26 settembre 2015 – Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce pag. 25)

 

 

Monza e Brianza – Desio 03/10/2015

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