Non va più trasmesso all’Agenzia delle Entrate il modello di variazione dati Iva con indicazione del luogo di conservazione elettronica dei documenti a rilevanza fiscale quando il servizio è affidato a un conservatore diverso dal contribuente e dal depositario delle scritture contabili. Questo fondamentale chiarimento, reso dalle Entrate con la Risoluzione n.81/E, elimina una serie di adempimenti sinora necessari per il corretto avvio di un processo di conservazione elettronica. Il contribuente è tenuto infatti solo a comunicare, tramite la dichiarazione dei redditi, che nell’anno di riferimento si è proceduto alla conservazione elettronica: la prima scadenza utile è il 30 settembre 2015 per chi nel 2014 ha conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante fiscalmente. Occorrerà in questo caso indicare il codice 1 al rigo RS140 del modello Unico PF, ovvero ai righi RS104 e RS40 per quelli SC e SP. Ulteriore effetto della risoluzione è quello di fare venire meno in capo al conservatore l’obbligo di rilascio periodico dell’attestazione di essere depositario delle scritture contabili. La semplificazione finirà per favorire il sistema di fatturazione elettronica tra privati secondo le regole contenute nel D.Lgs. n.127/15, attuativo della Legge delega fiscale n.23/14.
(Il Sole 24 Ore del 26 settembre 2015 – Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce pag. 25)
Monza e Brianza – Desio 03/10/2015