I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, individuati agli artt.11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n.231/07 (inter¬mediari finanziari, professionisti, revisori contabili e altri operatori), sono tenuti a fornire all’Amministrazione finanziaria determinate informazioni con riferimento a specifiche operazioni con l’estero, o a rapporti a esse collegate, di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento della propria attività. Con la Risoluzione n.88/E del 14 ottobre scorso l’Amministrazione finanziaria, in risposta ad alcuni quesiti avanzati da associazioni di categoria che richiedevano la dispensa per i propri aderenti in considerazione del fatto che gli indirizzi Pec sono già inseriti in albi o elenchi detenuti da pubbliche amministrazioni cui l’agenzia delle Entrate ha libero accesso, in un’otti¬ca di semplificazione degli adempimenti prodromici alla comunicazione delle informazioni, stabilisce l’esonero dell’invio per quanti hanno già comunicato la Pec rispettivamente al registro delle imprese (società e imprese individuali), ai rispettivi ordini professionali (professionisti), al Centro nazionale per l’informatica nella Pubblica amministrazione (le Pubbliche amministrazioni).
(Il Sole 24 Ore del 24 ottobre 2014 – Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce pag. 45)
Monza e Brianza – Desio 28/10/2014