I soggetti che hanno realizzato interventi di riqualificazione energetica nel 2012, ultimandoli entro lo stesso anno, ma che non hanno trasmesso la comunicazione di detrazione all’Enea entro 3 mesi dalla fine dei lavori, possono ancora fruire della detrazione fiscale del 55%. La condizione è che la scadenza dei 90 giorni utili per l’invio della documentazione sia avvenuta dopo il 30.09.2012. Il contribuente deve, infatti, inviare la documentazione all’Enea entro il 30.09 dell’anno successivo a quello in cui si è concluso il lavoro, ossia il 30.09.2013.
