L`esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, nonostante che l`art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998 preveda che debba essere preventivamente “autorizzato dal Comune” in cui l`interessato intende avviare l`attivita`, puo` avere inizio anche a seguito della presentazione di una mera segnalazione certificata di inizio attivita` (SCIA).
Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l`impresa e l`internazionalizzazione – Divisione IV, promozione della concorrenza, con due distinte risoluzioni con le Risoluzioni n. 74808 del 6 maggio 2013 (diretta ad un Comune della Regione Puglia) e n. 86951 del 24 maggio 2013 (diretta ad un Comune della Regione Lazio).
Secondo il Ministero sussiste la possibilita` che per tale attivita` vi possa essere una revisione delle modalita` di accesso, finalizzata sia alla semplificazione che a una piu` efficace azione di controllo da parte della Pubblica Amministrazione, e che l`autorizzazione iniziale al commercio su aree pubbliche sia da considerare ormai solo un residuo della disciplina previgente e costituisce un inutile adempimento burocratico privo di alcuna discrezionalita` amministrativa e che pertanto sia ormai sostituita dalla SCIA.
Monza e Brianza – Desio 27/09/2013