COME APRIRE UNA PARTITA IVA NEL 2014 – COSTI E REGIMI CONTABILI

― 12 Marzo 2014

Come fare per aprire la partita iva nel 2014? Quali differenze esistono tra lavoratori autonomi e imprenditori. Quali sono i costi?

Un elemento di distinzione lampante tra i lavoratori autonomi e gli imprenditori è ravvisabile nell’obbligo d’iscrizione al Registro delle Imprese. Mentre i primi non sono tenuti a rispettare tale adempimento, infatti, gli imprenditori devono iscriversi obbligatoriamente.

 

IL LAVORO AUTONOMO

Il termine “lavoratore autonomo” individua una categoria di soggetti in possesso di particolari conoscenze specifiche e che, in virtù del sapere acquisito, offrono una consulenza ai propri clienti senza stringere con loro alcun tipo di rapporto subordinato.

In buona sostanza stiamo disegnando i contorni del libero professionista, una categoria all’interno della quale possiamo fare un ulteriore distinguo tra, i lavoratori autonomi senza albo professionale ed i professionisti iscritti in apposti albi professionali come (Avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro).

 

Aprire la partita iva nel 2014 come lavoratore autonomo

Il lavoratore autonomo, entro e non oltre 30 giorni dall’inizio dell’attività professionale, deve effettuare specifici adempimenti imposti dalla Legge, ossia deve:

–         presentare all’Agenzia delle Entrate competente per territorio, la richiesta di attribuzione del numero di partita iva;

–         eseguire l’iscrizione presso l’Ente Previdenziale competente per ottenere una propria posizione su cui poi versare i relativi contributi pensionistici;

–         Soltanto nel caso in cui abbia assunto dei dipendenti inoltre dovrà aprire un’apposita posizione Inail e compilare le relative denunce;

–         Nel caso in cui non abbia personale alle proprie dipendenze invece, sarà esonerato da tale adempimento

 

Come compilare e presentare l’istanza di apertura del numero di Partita iva per il lavoratore autonomo (Mod. AA9/11)

La procedura è piuttosto semplice.

Sarà infatti sufficiente eseguire il download del modello AA9/11 dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), compilarlo in ogni sua parte attenendosi scrupolosamente alle istruzioni allegate e scegliere il metodo di consegna preferito.

Per quanto concerne la compilazione del modello, oltre ai dati anagrafici, si dovrà specificare:

–         il tipo di attività professionale che s’intende svolgere;

–         il luogo in cui si presta il proprio servizio;

–         il luogo in cui sono conservati i documenti e i registri contabili;

–         il presunto volume d’affari e il regime fiscale che s’intende applicare (regime ordinario, semplificato o regime dei minimi agevolato con aliquota forfettaria al 5%).

Un elemento importante che dovrà essere assolutamente indicato nel modello, infine, è il codice Ateco: un numero seriale alfanumerico utilizzato dall’Istat per suddividere e distinguere le varie attività economiche e facilmente consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Riguardo al metodo d’invio invece, è bene precisare che esistono 4 differenti possibilità per consegnare il modello di apertura della partita iva ossia si può scegliere di:

–         recarsi personalmente presso la competente sede dell’Agenzia delle Entrate con il modello redatto in duplice copia;

–         munire di delega una terza persona che ci andrà in nome e per conto del lavoratore autonomo;

–         inviare il plico a mezzo raccomandata A/r corredato con una fotocopia del documento d’identità;

–         inviare telematicamente il modello AA9/11 autonomamente (registrandosi sul sito dell’Agenzia delle Entrate e scaricando l’apposito programma oppure avvalendosi della consulenza di un commercialista).

 

Come presentare l’istanza all’Ente Previdenziale competente.

 L’Ente di riferimento varia a seconda della categoria professionale di appartenenza. Più precisamente: se si tratta di un professionista senza cassa, l’iscrizione dovrà essere eseguita presso l’Inps nella Gestione Separata; se è un professionista con apposito Albo, allora l’istanza d’iscrizione dovrà essere trasmessa alla Cassa Previdenziale dell’Ordine (un esempio è rappresentato dall’Enpacl: la Cassa Previdenziale dei Consulenti del Lavoro).

 

I costi per aprire la partita iva nel 2014

Di per sé la procedura è totalmente gratuita se eseguita autonomamente.

Se invece deciderete di affidarvi ad un professionista per la predisposizione e per l’invio del modello AA9/11, dovrete allora corrispondere un adeguato compenso. Non è possibile quantificare una cifra standard da riconoscere al professionista. Ogni commercialista applica una tariffa diversa, allontanandosi più o meno autonomamente da quello che dovrebbe essere il tariffario dei dottori commercialisti. Tuttavia, se avete paura di commettere qualche errore ma non intendete pagare cifre troppo esose, vi consigliamo di rivolgervi con fiducia al nostro Studio (http://fontanacommercialisti.it/old).

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Oneri Previdenziali per i lavoratori autonomi

La quantificazione degli oneri previdenziali che il professionista dovrà corrispondere, necessita di richiamare nuovamente la distinzione tra i professionisti con cassa e quelli senza cassa.

I professionisti con specifica Cassa Previdenziale, infatti, dovranno versare i contributi previdenziali nella misura indicata dalla cassa stessa e normalmente l’aliquota percentuale si aggira intorno al 2% o 4% del totale da pagare indicato in parcella, più una percentuale aggiuntiva che sarà applicata sul reddito netto.

I professionisti senza Cassa, invece, dovranno far fronte alla contribuzione previdenziale prevista dalla Gestione Separata Inps.

In riferimento a questo particolare caso, è bene citare la modifica apportata dal Decreto Sviluppo in materia previdenziale.

Questo ha infatti, previsto un aumento graduale dell’aliquota contributiva previdenziale, applicabile agli iscritti alla Gestione Separata, che ha inizio dal 1 gennaio 2014 e procederà incrementando di un punto percentuale ogni anno, fino ad arrivare nel 2018 ad equiparare la contribuzione della gestione separata a quella dei lavoratori dipendenti.

L’aumento progressivo delle aliquote previdenziali che dal 2014 colpirà i lavoratori iscritti alla gestione separata, colpirà anche le forme ibride rappresentate dai professionisti che svolgono sia lavoro autonomo sia lavoro subordinato e che, fatta salva la possibilità di esercitare in fattura il diritto di rivalsa del 4% con il cliente, versano all’Inps un contributo previdenziale.

 

Obblighi fiscali del lavoratore autonomo

Il lavoratore autonomo che presta la propria attività a regime contabile ordinario, sarà obbligato a rispettare alcuni adempimenti fiscali.

Tra questi, quelli che meritano sicuramente una citazione sono:

–         invio del Modello Unico (riferito ai redditi conseguiti nell’anno);

–         versare l’iva periodica calcolata su base mensile o trimestrale (versamento che deve essere eseguito entro e non oltre il 16mo giorno del mese o del trimestre successivo a quello di riferimento);

–         Pagamento dell’acconto iva entro il 27/12 di ogni anno;

–         comunicazione telematica iva annuale;

–         tenuta del registro iva.

In tema di Iva, infine, non ci si può sottrarre dall’accennare le recenti modifiche che hanno trovato definizione con l’approvazione del maxiemendamento che ha definito la Legge di stabilità 2013.

 

L’IMPRENDITORE INDIVIDUALE – ARTIGIANO E COMMERCIANTE

Dopo aver esaminato in modo approfondito il caso del professionista, è giunto il momento di esaminare il caso in cui si intenda aprire la partita iva 2013 come imprenditore individuale .

L’imprenditore individuale è sostanzialmente ravvisabile nella figura di un artigiano (titolare dell’impresa artigiana che ha come fine prevalente la produzione di materie prime, semilavorati o prestazioni di servizi) o di un commerciante (imprenditore che acquista e rivende beni al fine di conseguire un reddito d’impresa).

Per quanto concerne l’apertura della partita iva, l’iter da seguire è il medesimo per entrambe le categorie ossia si deve, prima di tutto eseguire la comunicazione unica (ComUnica).

Questo adempimento, disponibile dal 1 aprile 2010 può essere eseguito esclusivamente in via telematica e consente di comunicare con un unico invio, l’apertura dell’attività ad una pluralità di uffici ossia:

–         Camera di Commercio;

–         Agenzia delle Entrate;

–         Inail;

–         Inps.

Per eseguire la procedura, ci si dovrà collegare al sito del registro delle imprese (www.registroimprese.it) e fare il download del programma “Comunicastarweb” e dopo ave firmato un accordo con la camera di commercio, otterremo l’abilitazione alla trasmissione telematica dei file. La pratica dovrà essere sottoscritta con firma digitale e la ricevuta potrà essere ricevuta soltanto ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Appare piuttosto lampante la difficoltà che un’operazione del genere può far sorgere, per cui la cosa migliore è recarsi da un commercialista e trasferire a lui l’onere di agire in nome e per nostro conto.

 

Oneri contributivi inps per artigiani e commercianti.

Il calcolo dei contributi Inps per gli artigiani e i commercianti, differisce rispetto a quello previsto per i lavoratori autonomi. In questo caso, infatti, è previsto il rispetto di un minimale che è fissato di anno in anno e, per il 2014 è stato fissato dall’Inps con Circolare n.19 del 4 febbraio 2014 in euro 15.516,00.

I contributi minimi da versare, per redditi fino al minimale saranno pari ad euro 3,451,99 per gli artigiani e 3.465,96 per i commercianti.

Per le quote di reddito eccedenti il minimale invece, il soggetto sarà chiamato a versare un contributo integrativo calcolato applicando una percentuale alla parte di reddito eccedente.

 

 

Come si pagano i contributi Inps 2014 per gli artigiani e i commercianti

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi fissi Inps 2014, questi probabilmente seguiranno i canonici termini di scadenza:

–         16 maggio 2014;

–         16 Agosto 2014;

–         16 Novembre 2014;

–         16 Febbraio 2015.

Per quanto concerne invece il versamento della parte eccedente il minimale, questo viene versato in concomitanza con il termine previsto per il versamento dell’irpef e si suddivide in: saldo, primo e secondo acconto.

Gli adempimenti di natura fiscale sono diversi, in particolar modo possiamo dire che gli artigiani e i commercianti devono:

–         emettere fatture al cliente che richiede un servizio o acquista un bene (se soggetti privati si emette lo scontrino o la ricevuta fiscale);

–         effettuare le liquidazioni periodiche iva;

–         eseguire la comunicazione annuale dei dati iva e la dichiarazione iva annuale da allegare alla dichiarazione dei redditi.

 

Iva per cassa

In riferimento al versamento dell’Iva inoltre, è obbligatorio specificare che, da dicembre 2012, è possibile scegliere di versare l’iva per cassa e non più per competenza.

In buona sostanza, con tale provvedimento, sarà data facoltà a tutte le imprese di versare all’Erario l’Iva sulle vendite, soltanto dopo aver incassato il corrispettivo indicato in fattura e non nel periodo di emissione della stessa o comunque, a prescindere dall’avvenuto pagamento, entro e non oltre un anno dalla vendita del bene o dalla prestazione del servizio.

Sono fatti salvi soltanto i casi in cui il cliente ha dichiarato fallimento ovvero è stato sottoposto a procedure concorsuali.

Il procedimento per poter usufruire dell’Iva per cassa è molto semplice, non dovrà essere effettuata nessuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, ma si dovrà semplicemente: indicare in ogni fattura la dicitura “Operazione con Iva per cassa ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83” comunicare l’attuazione del Regime Iva, nella Dichiarazione Annuale Iva.

In caso di mancata indicazione della seguente dicitura e applicazione del regime iva per cassa, il contribuente sarà passibile di sanzioni.

Il rovescio della medaglia

Attenzione, se è vero che adottando il sistema “Iva per Cassa”, pagheremo soltanto l’Iva relativa alle fatture effettivamente incassate, è altrettanto vero che potremo portarci in detrazione esclusivamente l’Iva sugli acquisti, relativa alle fatture d’acquisto effettivamente saldate.

Le limitazione del Regime Iva per cassa: il regime Iva per cassa è un metodo riservato alle aziende che hanno un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro. È un regime applicabile soltanto se intratteniamo rapporti commerciali e quindi fatturiamo a soggetti con partita iva e, una volta scelta tale opzione, l’iva per cassa dovrà essere applicata ad ogni tipo di operazione, fatta eccezione per le operazioni commerciali intracomunitarie, le esportazioni e le operazioni soggette ad un regime iva speciale.

Un’altra particolarità che merita un adeguata trattazione riguarda il periodo di vigenza del regime iva per cassa. Una volta effettuata la scelta, infatti, il contribuente dovrà mantenere il regime per una durata di tre anni, sempre a patto che non si superi la soglia di reddito di 2milioni di euro annui.

 

APRIRE LA PARTITA IVA NEL 2014 – A CIASCUNO IL SUO REGIME

 

Una delle scelte fondamentali (anche in termini economici) nel momento in cui si decide di aprire la partita iva, è rappresentata dal regime fiscale da applicare.

In realtà la scelta non è libera, poiché ci sono determinate attività che per la forma giuridica adottata, per il volume d’affari annuo e per la struttura aziendale interna, possono effettuare un’unica scelta.

Più precisamente i regimi contabili attuabili sono:

–         la contabilità semplificata;

–         la contabilità ordinaria;

–         il regime per le nuove iniziative produttive e imprenditoriali;

–         regime dei minimi.

 

Contabilità semplificata

La contabilità semplificata è la scelta perfetta per le Società di Persone e per le Ditte Individuali con un fatturato inferiore a:

–         400.000 euro su base annua per le attività di prestazione di servizi;

–         700.000 euro su base annua per le altre tipologie di attività.

Rispetto alla contabilità ordinaria, i contribuenti inquadrati nel regime semplificato, hanno una contabilità molto più semplice e snella e devono redigere esclusivamente il registro dei beni ammortizzabili, il registro iva acquisti, il registro iva vendite e il registro dei corrispettivi.

 

Contabilità Ordinaria

Il regime di contabilità ordinaria è una scelta obbligata per le società di capitali, ma è un regime in cui possono rientrare anche ditte individuali e società di persone se superano il tetto massimo di reddito previsto per la concessione del regime semplificato.

La contabilità ordinaria è molto più complessa, viene gestita con il metodo della partita doppia (Dare e Avere) e prevede la conservazione e la redazione di un gran numero di registri e libri societari tra cui ricordiamo: il libro dei soci; il libro giornale, il libro inventari.

 

Regime nuove iniziative produttive e imprenditoriali

Il regime delle nuove iniziative produttive e imprenditoriali è un regime agevolato che può essere sfruttato per un periodo massimo di 3 anni e che può essere richiesto da chi possiede i seguenti requisiti:

–         un fatturato inferiore a 30,987,41 per le prestazioni di servizi e 61,974,83 per le altre attività;

–         il titolare dell’impresa non deve svolgere un’attività che risulti essere una continuazione di una già svolta in precedenza in qualità di dipendente o autonomo;

–         il titolare deve essere in regola con gli adempimenti amministrativi, previdenziali e assistenziali.

I contribuenti che usufruiscono di tale regime agevolato, sono soggetti ad un’imposta sostitutiva pari al 10% e, oltre a questa devono versare anche l’Iva e l’Irap.

 

Regime dei minimi

Quello dei minimi è un regime particolarmente vantaggioso inserito dalla Finanziaria 2011 che, mediante la modifica apportata all’articolo 27 del dl n. 98/2011, convertito dalla L. n.111/2011, a far tempo dal 1 gennaio 2012, modifica il regime dei minimi precedentemente esistente e, per molti versi, lo rende ancor più conveniente.

Come meglio esplicato dalla Circolare n. 17/E del 30 maggio 2012 dell’Agenzia delle Entrate, oltre alla forma giuridica dell’impresa (ditta individuale) e ai limiti di fatturato (30.000 euro l’anno), per rientrare nel regime dei minimi 2013, è necessario rispettare anche altri requisiti specifici:

–         non aver esercitato nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività attività artistica, professionale ovvero d’impresa;

–         l’attività da esercitare non deve essere mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sottoforma di lavoro dipendente o autonomo;

I contribuenti che usufruiscono di tale regime agevolato, sono soggetti ad un’imposta sostitutiva pari al 5% e sono esentati dal versamento dell’IRAP oltre a non applicare l’Iva.

 

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Monza e Brianza – Desio 12/03/2014

 

 

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