COLLABORAZIONI OCCASIONALI SENZA RITENUTA

― 19 Settembre 2013

Nel caso di rimborsi spese pagati a professionisti occasionali non si deve applicare la ritenuta solo nel caso in cui a detti professionisti sia riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese. Nella risoluzione n.49/E dello scorso 11 luglio 2013 l’Agenzia ha riconosciuto un esonero per il committente che però non deve considerarsi generalizzato: è infatti possibile evitare la ritenuta nel solo caso in cui le somme erogate siano esattamente coincidenti con le spese sostenute e analiticamente documentate da parte del professionista. Se la prestazione occasionale, invece, è remunerata, la ritenuta va applicata sull’importo integrale erogato, comprensivo anche della quota teoricamente imputabile alle spese.

Occorre quindi gestire con cautela tale esonero.

Visto che, per evitare di operare la ritenuta, serve un’esatta corrispondenza tra spesa sostenuta ed importo rimborsato, il committente, per evitare di incorrere in infrazioni, deve farsi consegnare copia delle spese sostenute e tenerle agli atti: non pare affatto sufficiente una attestazione del percettore che affermi che dette somme coincidono esattamente con le spese sostenute. In mancanza di tale documentazione il committente deve necessariamente provvedere ad erogare la somma spettante al professionista al netto della ritenuta del 20%.

A maggior ragione nessun problema si pone quando le spese sono sostenute direttamente dal committente (ossia è il committente stesso che paga l’albergo, il ristorante, il biglietto aereo, ecc).

In chiusura vale la pena ribadire che quanto detto in precedenza in tema di esonero da ritenuta non vale per i professionisti titolari di partita IVA: anzi, la risoluzione in commento conferma, ce ne fosse bisogno, che la fattura emessa da un professionista, anche dovesse contenere solo rimborsi spese, è comunque da assoggettare a ritenuta.

 

 

Monza e Brianza – Desio 19/09/2013

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