CERTIFICATO APE – COS’E’ E QUANDO SERVE

― 11 Dicembre 2013

 L`Attestazione di Prestazione Energetica (APE) e` un documento che certifica la prestazione energetica, ovvero il fabbisogno energetico, di un edificio attraverso specifici descrittori (dati, grafici, etc.) e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell`efficienza energetica. E` redatto da esperti qualificati (tecnici certificatori) sulla base di disposizioni normative specifiche.
Il fabbisogno energetico dell`edificio e` la quantita` annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria, rispetto ad un uso standard, per i vari bisogni energetici dell`edificio (climatizzazione invernate ed estiva, preparazione acqua calda, ventilazione, etc.). Il dato tiene conto anche dell`isolamento dell`edificio e delle caratteristiche degli impianti.
Uno dei dati presenti e` la classe energetica che puo` variare da A+ (classe piu` alta, con consumi piu` bassi) a G (classe piu` bassa, consumi piu` alti).

 L`attestazione APE puo` riferirsi a piu` unita` immobiliari facenti parte del medesimo edificio, se le stesse hanno la stessa destinazione d`uso, la stessa situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, se presenti, dallo stesso impianto termico di climatizzazione invernale e dallo stesso sistema di climatizzazione estiva.

 L`APE ha validita` massima di dieci anni a partire dal rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell`edificio o dell`unita` immobiliare.

APELa durata decennale e` subordinata al rispetto delle norme di controllo, manutenzione e adeguamento di tutti i sistemi termici dell`edificio, impianti termici compresi.
Al fine di verificare tali adempimenti i libretti di impianto sono allegati, in originale o in copia, all`attestato APE.

L`attestazione APE deve essere rilasciata per gli edifici nuovi e nei casi di ristrutturazione importante prima del rilascio del certificato di agibilita`. Si intendono per lavori di “ristrutturazione importante” gli interventi edilizi di qualsivoglia tipo (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo) che riguardano almeno il 25% della superficie dell`involucro dell`intero edificio comprensivo di tutte le unita` immobiliari che lo compongono (esempi: rifacimento pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell`impermeabilizzazione delle coperture).

Deve inoltre essere prodotta in tutti i casi in cui l`immobile venga ceduto a terzi per affitto, vendita o altro trasferimento di diritto reale su di esso (usufrutto, uso, abitazione, etc.), anche a titolo gratuito. Cio` per contratti posti in essere dal 6/6/2013, entrata in vigore del Dl 63/2013, pena la nullita` degli stessi.

Per gli edifici aperti al pubblico con superficie superiore a 500 mq dotati di APE, lo stesso va affisso all`ingresso dell`edificio o comunque in un luogo ove sia ben visibile al pubblico. Per gli edifici della pubblica amministrazione che non si siano ancora muniti della certificazione c`e` tempo fino al 3/12/2013 (180 giorni dal 6/6).

Si puo` evitare di munirsi di APE se si e` in possesso di un attestato energetico ACE (attestato di certificazione energetica) in corso di validita` rilasciato in conformita` alla direttiva 2002/91/CE.
Rimane in vita con le proprie funzioni l`Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) che, se posseduto, potra` agevolare il rilascio del nuovo APE.

 

ADEMPIMENTI IN CASO DI LOCAZIONE O VENDITA DELL`IMMOBILE

 Come gia` detto, quando si cede l`immobile in affitto o lo si vende (o si cede anche a titolo gratuito in usufrutto, uso od abitazione), e` obbligatorio munirsi della certificazione energetica e consegnarla all`inquilino o acquirente (o usufruttuario che sia).

Piu` precisamente il proprietario dell`immobile deve rendere disponibile la certificazione al potenziale acquirente o inquilino fin dalla fase di trattativa.

Gli stessi annunci di vendita o locazione che vengono pubblicati sui mezzi di comunicazione devono riportare gli indici di prestazione energetica dell`edificio o dell`unita` immobiliare e la corrispondente classe energetica.

Se la vendita o la locazione avvengono prima della costruzione dell`edificio, il venditore o locatario deve comunque fornire informazioni sulla futura prestazione energetica e produrre l`APE entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilita`.

Nel contratto di cessione deve essere riportata un`apposita clausola con la quale l`acquirente, l`inquilino o comunque la parte a cui l`immobile viene ceduto dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all`attestazione della prestazione energetica dell`edificio, comprensiva dell`attestato APE.

La mancata allegazione dell`attestazione APE determina la nullita` dei contratti. Tale nullita` e` assoluta, quindi puo` essere fatta valere da chiunque, davanti ad un giudice, senza vincoli di prescrizione. Il giudice puo` anche rilevarla d`ufficio.

Per quanto riguarda la locazione, l`Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla registrazione dei contratti, precisando che essa puo` avvenire (entro 30 giorni dalla stipula) allegando copia semplice della certificazione; viene anche chiarito che allegare l`APE non e` obbligatorio ai fini della registrazione, che avviene comunque in modo regolare (Risoluzione 83/E del 22/11/2013).

  

SANZIONI

 Se non si ottempera all`obbligo di dotare l`immobile di certificazione energetica in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione importante (vedi sopra) si rischia l`addebito di una sanzione variabile da 3.000 a 18.000 euro. A seconda dei casi il soggetto sanzionabile e` il costruttore o il proprietario dell`immobile, e la sanzione viene comminata dall`ente locale preposto (comune, provincia autonoma, regione).

Nel caso si ometta di allegare la certificazione ai contratti di compravendita immobiliare la sanzione addebitabile al proprietario/venditore varia da 3000 a 18.000 euro mentre per i contratti di affitto la sanzione, a carico del proprietario/locatore, varia da 300 a 1.800 euro.

Se nell`annuncio di vendita o locazione mancano i dati sui parametri energetici dell`immobile la sanzione, a carico del responsabile dell`annuncio, varia da 500 a 3000 euro.

Per il tecnico/professionista che redige la certificazione APE in difformita` rispetto alle norme la sanzione applicabile varia da 700 a 4200 euro.

 

 

Monza e Brianza – Desio 11/12/2013

 

 

 

 

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