A seguito della Legge di Stabilità 2014, vendere due volte lo stesso immobile o azienda sarà più difficile per il venditore senza scrupoli. Vediamo perché.
Il meccanismo della truffa era noto agli addetti ai lavori: Tizio vendeva lo stesso immobile prima a Caio, poi a Sempronio, intascando il prezzo da entrambi. Secondo le norme del codice civile (cfr artt. 2643 e seguenti) il bene si trasferiva non a chi aveva stipulato l’atto di trasferimento per primo, bensì a chi per primo eseguiva la pubblicità nei Registri immobiliari. All’altro acquirente restava il diritto alla restituzione del prezzo pagato, ma spesso accadeva che il venditore si rendeva indisponibile alla restituzione del corrispettivo. Così lo sfortunato compratore restava senza soldi e senza immobile o azienda.
La Legge di Stabilità per il 2014 (L. n. 147 del 27 dicembre 2013, pubblicata in G.U. n. 302 del 27/12/2013, S.O. n. 87), modifica la normativa esistente nel senso di una maggiore sicurezza nelle contrattazioni, adottando di fatto proprio la prassi che si era andata consolidando presso gli studi notarili.
All’art. 1, commi 63 e seguenti della Legge di Stabilità viene introdotto un meccanismo per il quale il venditore di un immobile, o di un’azienda, non riceverà più il prezzo direttamente dall’acquirente al momento della firma del contratto di compravendita. A versargli l’importo sarà il notaio che avrà ricevuto il relativo importo dall’acquirente e lo terrà depositato fino a quando il contratto sarà trascritto presso i Registri immobiliari, oppure nel registro delle imprese in caso di cessione di aziende.
Va sottolineato che la disciplina riguarda solo gli importi da versare in sede di contratto definitivo. Restano esclusi gli importi versati fuori da quel contratto, in particolare gli importi versati anteriormente al contratto definitivo come quelli corrisposti in sede di contratto preliminare o compromesso. L’unico mezzo di tutela in quel caso resta la facoltà delle parti di chiedere al Notaio di far confluire anche le somme versate in sede di compromesso presso il conto corrente dedicato, considerando che al riguardo occorrerà il consenso di tutti (venditore, acquirente e notaio).
Monza e Brianza – Desio 09/01/2013