CASA – ECCO LA IUC

― 27 Novembre 2013

Un cambio di denominazione con effetti speciali. A prevederlo è l’emendamento alla legge di stabilità e che sostituisce la già vecchia «Trise» con la nuova «Iuc». L’imposta unica comunale che camminerà su tre gambe: l’Imu sulla componente patrimoniale, la Tasi sui servizi indivisibili e la Tari sui rifiuti. In realtà di queste solo la prima non graverà sull’abitazione principale. Sempreché non sia di lusso. Tra le altre novità in arrivo spiccano la fissazione di un tetto complessivo del prelievo pari a quello oggi previsto per l’Imu e il ritorno delle detrazioni per le famiglie con cui i sindaci dovranno alleggerire il peso della Tasi. La nuova imposta comunale sarà unica non solo nel nome ma anche nelle modalità di versamento. Andrà corrisposta con un solo bollettino predisposto dai municipi, in quattro rate sulla falsariga di quanto già previsto per la Trise: 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre. A meno che i comuni non varino le scadenze o il contribuente opti per un pagamento unico a giugno. Al suo interno compariranno tre importi. Uno per ogni componente del prelievo. Ma solo quello relativo all’Imu, in caso di abitazione principale, sarà pari a zero. Sul fronte imprese infine relatori e governo sono alla ricerca delle risorse necessarie per ampliare dal 20 al 30% la deducibilità dell’Imu sui capannoni. Magari estendendo il beneficio fiscale anche all’Irap.

(Il Sole 24 Ore del 26 novembre 2013 –  Gianfranco Ferranti pag. 19)

 

 

Monza e Brianza – Desio 27/11/2013

 

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― 19 Marzo 2024

Tra le novità introdotte in attuazione della Riforma fiscale si riscontra l'introduzione della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei "contribuenti di minori dimensioni". L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato non solo ai soggetti ISA ma anche ai contribuenti forfetari.

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Forfettari e agevolazione contributiva

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― 2 Febbraio 2024

I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.

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Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

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― 29 Gennaio 2024

L’assolvimento del bollo sulle e-fatture va realizzato in maniera elettronica, secondo quanto dispone l’articolo 6 del decreto ministeriale datato 17 giugno 2014. L’imposta viene calcolata e versata per trimestre. Il calendario ordinario dei versamenti risulta tuttavia modificato, per primo e secondo trimestre, tenuto conto del suo ammontare.

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