Il 2 novembre (essendo il 31 ottobre e il primo novembre festivi) devono essere pagate le somme maturate nel periodo di sospensione dei pagamenti all’agente della riscossione, al fine di acquisire il diritto a conservare il piano di dilazione in essere all’8 marzo 2020. Allo scopo, occorre versare almeno un importo corrispondente ad un numero di rate tali da restare al di sotto delle 18 rate complessive non versate.
