Sanzione amministrativa pecuniaria per amministratori, sindaci e liquidatori di società che omettono o presentano tardivamente o in maniera incompleta le domande o le denunce presso la Cciaa. La condotta richiesta dall’art.2630 cod. civ. al fine di configurare l’illecito amministrativo, è una condotta di tipo omissivo. È sufficiente, infatti, non eseguire nei termini prescritti, essendo a ciò tenuto per legge, una denuncia, un deposito o una comunicazione presso il registro delle imprese, per incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista. Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro (art.2630 del cod. civ.). Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a un terzo, e quindi da un minimo di 34,33 euro fino a un massimo di 344 euro. Naturalmente, rimane valido il principio dettato all’art. 16 della legge n. 689/1981, secondo il quale, se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, è consentito al trasgressore di scegliere, per il pagamento della sanzione, l’importo più conveniente tra il doppio del minimo e un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento. Per cui, l’importo ridotto è pari a 206 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta è di 68,66 euro. In alcuni casi la società è obbligata in solido con gli autori della violazione al pagamento della somma dovuta, ai sensi dell’art.6 della L. 689/81, qualora i soggetti a cui la stessa è comminata, non provvedano al pagamento dovuto. Le domande di iscrizione e di deposito al registro delle imprese devono essere presentate entro il termine previsto dalla legge di riferimento. Di norma il termine per l’iscrizione è di entro 30 giorni salvo che per il deposito dell’atto costitutivo di società di capitali e cooperative il cui termine è di 20 giorni dalla data di stipula dell’atto. Le denunce al Rea devono essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla data dell’evento. L’inadempimento dell’obbligo di eseguire le comunicazioni, denunce e depositi nel registro delle imprese, prescritti dalla legge costituisce un illecito amministrativo. Il ritardo, come risulta chiaramente dal tenore della disposizione normativa (art.2630 cod. civ.), è equiparato a tutti gli effetti alla mancata esecuzione.
(Italia Oggi 7 del 14 luglio 2014 -Cinzia De Stefanis pag. 16)
Monza e Brianza – Desio 15/07/2014