Negli ultimi tempi la forte crisi economica non ha risparmiato il comparto immobiliare, costringendo gli operatori del settore a prendere in considerazione la possibilità di ridurre il canone di locazione. Obiettivo della riduzione del canone di locazione è da un lato, quello di risparmiare sui costi, e dall’altro, quello di continuare a percepire un reddito in qualche modo garantito, posto che l’alternativa sarebbe quella di tenersi un immobile sfitto oppure locato ad un conduttore meno affidabile con procedure di sfratto da eseguire. Ecco allora una breve guida su come modificare il canone di locazione, senza pregiudicare i diritti delle parti, considerando anche gli eventuali adempimenti rispetto all’Amministrazione Finanziaria.
Secondo l’orientamento prevalente (cfr. sentenza n. 5576 della Corte di Cassazione, sez. III, del 9 aprile 2003), il contratto che si modifica rispetto alla misura del canone di locazione non è da considerarsi come un nuovo contratto. Si tratta, infatti, di una semplice modifica di un elemento qualificatoaccessorio e non essenziale dell’obbligazione, che non costituisce novazione contrattuale, e non comporta la necessità di stipulare un nuovo atto di locazione, con nuova data di decorrenza e nuove scadenze. Ciò vuol dire che il contratto originario non perde validità e, di conseguenza, se la durata del contratto è di 4 anni + 4 anni di rinnovo automatico, tale termine non ricomincia a decorrere da capo solo perché le parti hanno modificato il canone.
Monza e Brianza – Desio 31/07/2014