Il “bonus” consiste nella possibilità di dedurre dal reddito il 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di un immobile abitativo nuovo o ristrutturato, direttamente dall’impresa costruttrice o che ha eseguito i lavori, oppure il 20% della spesa sostenuta per costruirla sul proprio terreno. L’abitazione dovrà poi essere affittata per almeno otto anni a canone concordato (L. 431/98), oppure con canoni speciali (d.P.R. n.380/01 o L. n.350/03). Il canone, quindi, non è libero ma, in generale, inferiore a quelli a libero mercato. Il contratto, invece, tranne che per durata e canone, può essere anche libero. L’acquirente deve essere persona fisica non esercente attività commerciale e non deve essere parente di primo grado (quindi il limite è formalmente solo tra genitori e figli) del futuro inquilino. Tra le condizioni per la concessione dell’agevolazione ci sono anche: la classe energetica degli immobili, che deve essere A o B; la categoria catastale, che deve essere una A residenziale (abitazioni) con esclusione di A8, A9 e A1 (ville e case storiche o signorili); la zona, che non deve essere agricola. Se mancano i requisiti scatta l’immediata decadenza dalle agevolazioni e la restituzione del bonus. A chiarire i dubbi e il meccanismo nel concreto dovrebbe essere un decreto attuativo Economia-Infrastrutture.
(Il Sole 24 Ore del 16 settembre 2014 – Saverio Fossati pag. 35)
Monza e Brianza – Desio 17/09/2014