L’Agenzia delle Entrate, con la circolare-lampo n. 8/E del 28 aprile 2014, risolvere i tanti dubbi interpretativi legati all’applicazione del bonus 80 euro. Ecco una sintesi dei chiarimenti.
Il nuovo bonus riguarda i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a euro 26.000, titolari di redditi di lavoro dipendente ex art. 49 del TUIR e dei seguenti redditi assimilati al lavoro dipendente, ex art. 50 comma 1 del TUIR:
- compensi dei soci lavoratori delle cooperative;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- borse di studio e assegni di formazione professionale;
- compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i contratti di lavoro “a progetto”;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare;
- compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.
Monza e Brianza – Desio 30/04/2014