BLACK LIST – DOPPIO MODELLO

― 25 Ottobre 2013

Debutto soft per la nuova comunicazione black list. Nel pubblicare la nuova versione grafica e le istruzioni della comunicazione «polivalente», approvata con il provvedimento del 2 agosto scorso, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che gli operatori potranno continuare a usare, in alternativa alla nuova modulistica, il vecchio modello approvato con provvedimento del 28 maggio 2010 per comunicare le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013. La stessa opzione è concessa per la comunicazione degli acquisti da San Marino. La prima scadenza in cui sarà obbligatorio usare il nuovo modello è quindi quella del 28 febbraio 2014 per gli operatori mensili (tenuti a comunicare le operazioni di gennaio 2014), o del 30 aprile 2014 per gli operatori trimestrali (operazioni del primo trimestre 2014). Nonostante la nuova veste grafica della comunicazione black list, e la sua inclusione all’interno della comunicazione polivalente (nel quadro BL), restano infatti invariati i criteri per determinare la periodicità della comunicazione – mensile o trimestrale – e le relative scadenze, previsti rispettivamente agli articoli 2 e 3 del D.M. 30 marzo 2010. La comunicazione deve essere dunque inviata entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento – mese o trimestre – individuato in base alle soglie di operazioni rea­lizzate. Restano invariate le soglie: la comunicazione può essere presentata con cadenza trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi), un ammontare totale di operazioni con soggetti black list inferiore a 50mila euro. In caso di superamento della soglia, scatta l’obbligo mensile. Infine, i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che non sia stata superata la soglia dei 50mila euro nei trimestri già trascorsi. I soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione trimestrale possono, in ogni caso, optare per la periodicità mensile di trasmissione per l’intero anno solare.

(Il Sole 24 Ore del 21 ottobre 2013 – Giacomo Albano e Emma Greco pag. 3 N&T)

 

 

Monza e Brianza – Desio 25/10/2013

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― 19 Marzo 2024

Tra le novità introdotte in attuazione della Riforma fiscale si riscontra l'introduzione della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei "contribuenti di minori dimensioni". L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato non solo ai soggetti ISA ma anche ai contribuenti forfetari.

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― 2 Febbraio 2024

I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.

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― 29 Gennaio 2024

L’assolvimento del bollo sulle e-fatture va realizzato in maniera elettronica, secondo quanto dispone l’articolo 6 del decreto ministeriale datato 17 giugno 2014. L’imposta viene calcolata e versata per trimestre. Il calendario ordinario dei versamenti risulta tuttavia modificato, per primo e secondo trimestre, tenuto conto del suo ammontare.

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