Bilanci diversificati in base alle dimensioni delle società, commisurate a totale dell’attivo, ricavi e dipendenti occupati in media durante l’esercizio. Si tratta di una delle tante novità, che si applicheranno dal 2016, contenute nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva contabile n. 34/13 approvato in via preliminare ieri dal Consiglio dei ministri. Lo schema interviene sulle disposizioni del Codice civile in materia di redazione del bilancio (artt.2423-2435-bis) e, per quanto riguarda i bilanci consolidati, sul D.Lgs. n.127/91. Ai bilanci in forma completa e in forma abbreviata si aggiungono i bilanci delle micro imprese (nuovo art.2435-ter) che dovranno redigere e presentare lo stato patrimoniale e il conto economico in base agli schemi previsti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ma sono esonerate dalla redazione della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale sono contenute le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e rapporti con gli amministratori. Invece, le imprese di maggiori dimensioni dovranno redigere il rendiconto finanziario che, in base al nuovo art.2425-ter, suddivide i flussi di disponibilità liquide a seconda che si riferiscano all’attività operativa, finanziaria o di investimento.
(Il Sole 24 Ore del 19 maggio 2015 – Franco Roscini Vitali pag. 41)
Monza e Brianza – Desio 25/05/2015