Niente comunicazione per i beni ai soci-amministratori. L’adempimento in scadenza il prossimo 12 dicembre è stato oggetto di diverse esclusioni soggettive e oggettive da parte del provvedimento 94902/2013 delle Entrate che vanno coordinate con il contenuto della circolare 36/E/12. L’esclusione sui beni ai soci-amministratori si può estendere anche alle società di persone (Snc e Sas), anche se con alcune precisazioni. Ma la comunicazione è necessaria anche quando il bene d’impresa è utilizzato dal socio (o dal relativo familiare) non per scopi eminentemente privatistici? Se la logica della comunicazione, infatti, è di monitorare la tassazione in capo all’utilizzatore del reddito diverso (quadro RL) come previsto anche dall’art.2, co.36-sexiesdecies, del D.L. n.138/11, allora l’invio interessa solo gli utilizzi privati e non anche quelli diversi. Tuttavia il provvedimento del 2 agosto rende obbligatoria la trasmissione telematica anche per i beni concessi al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora il benefit non sia stato tassato in capo all’utilizzatore, risolvendo implicitamente il dubbio. Poi la circolare 36/E/2012 fa riferimento alla concessione in uso al socio di un «bene strumentale». La comunicazione, quindi, sembra avere nelle intenzioni delle Entrate la funzione di monitorare tutti gli utilizzi dei beni d’impresa da parte dei soci (o dei relativi familiari), in presenza di un differenziale tra corrispettivo annuo per il godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. Tuttavia la tassazione del compenso in natura (art.54 del Tuir) per i lavoratori autonomi presuppone il sinallagma di una prestazione da parte del professionista.
(Il Sole 24 Ore del 14 ottobre 2013 -Gian Paolo Ranocchi e Gian Paolo Tosoni pag. 1 N&T )
Monza e Brianza – Desio 17/10/2013