BENEFICIO TRIPLO SULL’ESTROMISSIONE

― 15 Gennaio 2016

La “privatizzazione” agevolata dell’immobile strumentale dell’impresa individuale, prevista dalla Legge di Sta­bilità 2016 (articolo 1, comma 121, L. 208/2015), si presenta come operazione di assoluto interesse. Le date significative, sono il 31 ottobre 2015, il 1° gennaio 2016 e il 31 maggio 2016. Il primo termine è quello di riferimento per il possesso degli immobili e, soprattutto per verificare la situazione di strumentalità nell’im­presa (successive modifiche non sono, infatti, rilevanti). L’esercizio dell’impresa (anche nel regime dei minimi) deve sussistere tanto al 31 ottobre 2015 quanto al 1° gennaio 2016. Il 31 maggio è la scadenza per l’esercizio dell’opzione, i cui effetti, tuttavia, decorreranno dal 1° gennaio. Gli immobili che possono formare oggetto di privatizzazione agevolata sono quelli strumentali, tanto per natura (anche se concessi in locazione o comoda­to ovvero non utilizzati direttamente) quanto per destinazione (non promiscua). Disco rosso per gli immobili merce e per quelli “patrimonio” (articolo 90, Tuir), mentre l’eventuale regime di comunione non osta all’e­stromissione della quota dell’imprenditore. Circa le modalità di esercizio dell’opzione, l’Agenzia è chiamata a superare i tentennamenti del passato. Se, infatti, con circolare n. 39/E/2008 venne dato rilievo al compor­tamento concludente (indicazione dell’estromissione nel libro giornale o in quello dei cespiti ammortizzabi­li) unitamente al pagamento della sostitutiva, con le successive risoluzioni n. 82/E/2009 e n. 228/E/2009 il perfezionamento fu riconosciuto una prima volta con l’indicazione in dichiarazione e una seconda volta con il puntuale versamento dell’imposta sostitutiva. La base imponibile della sostitutiva è costituita dalla differenza tra il valore normale dell’immobile e il costo fiscalmente riconosciuto del medesimo, al lordo dell’area perti­nenziale (che è fiscalmente separata ma solo ai fini dell’ammortamento). La prima agevolazione consiste nella facoltà dell’imprenditore di sostituire al valore normale quello ottenuto applicando i moltiplicatori catastali di cui all’articolo 52, D.P.R. 131/1986.

(Il Sole 24 Ore del 12 gennaio 2016 – Giorgio Gavelli pag. 34)

 

Monza e Brianza – Desio 13/01/2016

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