La “privatizzazione” agevolata dell’immobile strumentale dell’impresa individuale, prevista dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 121, L. 208/2015), si presenta come operazione di assoluto interesse. Le date significative, sono il 31 ottobre 2015, il 1° gennaio 2016 e il 31 maggio 2016. Il primo termine è quello di riferimento per il possesso degli immobili e, soprattutto per verificare la situazione di strumentalità nell’impresa (successive modifiche non sono, infatti, rilevanti). L’esercizio dell’impresa (anche nel regime dei minimi) deve sussistere tanto al 31 ottobre 2015 quanto al 1° gennaio 2016. Il 31 maggio è la scadenza per l’esercizio dell’opzione, i cui effetti, tuttavia, decorreranno dal 1° gennaio. Gli immobili che possono formare oggetto di privatizzazione agevolata sono quelli strumentali, tanto per natura (anche se concessi in locazione o comodato ovvero non utilizzati direttamente) quanto per destinazione (non promiscua). Disco rosso per gli immobili merce e per quelli “patrimonio” (articolo 90, Tuir), mentre l’eventuale regime di comunione non osta all’estromissione della quota dell’imprenditore. Circa le modalità di esercizio dell’opzione, l’Agenzia è chiamata a superare i tentennamenti del passato. Se, infatti, con circolare n. 39/E/2008 venne dato rilievo al comportamento concludente (indicazione dell’estromissione nel libro giornale o in quello dei cespiti ammortizzabili) unitamente al pagamento della sostitutiva, con le successive risoluzioni n. 82/E/2009 e n. 228/E/2009 il perfezionamento fu riconosciuto una prima volta con l’indicazione in dichiarazione e una seconda volta con il puntuale versamento dell’imposta sostitutiva. La base imponibile della sostitutiva è costituita dalla differenza tra il valore normale dell’immobile e il costo fiscalmente riconosciuto del medesimo, al lordo dell’area pertinenziale (che è fiscalmente separata ma solo ai fini dell’ammortamento). La prima agevolazione consiste nella facoltà dell’imprenditore di sostituire al valore normale quello ottenuto applicando i moltiplicatori catastali di cui all’articolo 52, D.P.R. 131/1986.
(Il Sole 24 Ore del 12 gennaio 2016 – Giorgio Gavelli pag. 34)
Monza e Brianza – Desio 13/01/2016