A decorrere dall’1 gennaio 2023 il Legislatore ha previsto l’aumento da 1.000 a 5.000 euro della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore tra soggetti diversi.
La predetta riduzione non è applicabile alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (cambiavalute) e di conseguenza è applicabile la soglia di euro 3.000.
Nell’ambito delle FAQ disponibili sul proprio sito Internet, il MEF ha chiarito che per “soggetti diversi” si intende entità giuridiche distinte. Ciò interessa, ad esempio, trasferimenti tra due società, tra un socio e la società, tra una società controllata e la controllante, tra il legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali il titolare ed il rappresentante legale coincidono, per acquisti / vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento di dividendi.
La limitazione riguarda “complessivamente” il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle
c.d. “operazioni frazionate”, ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente
frazionati, quale ne sia la causa / titolo.