Sei mesi di tempo per la messa in funzione del Durt, il nuovo documento unico di regolarità tributaria che gli appaltatori dovranno acquisire per schivare la responsabilità solidale sulle ritenute.
Alle imprese toccherà anche comunicare periodicamente all’Agenzia delle entrate i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute, almeno fin quando le procedure sulla fatturazione elettronica non saranno messe a regime. L’adempimento sulla carta è facoltativo, ma per chi vorrà ottenere le certificazioni in tempo reale (e quindi essere pagato rapidamente dal committente o appaltatore) sarà di fatto un obbligo. Sono questi ulteriori elementi che emergono dall’emendamento approvato mercoledì notte dalle commissioni riunite I e V della camera, che riscrivendo l’articolo 50 del decreto Fare (69/2013) ha rivisto il regime della responsabilità fiscale negli appalti (si veda ItaliaOggi di ieri).
L’Agenzia delle entrate, di concerto con l’Inps, dovrà stabilire le modalità attuative per il rilascio del Durt, che sarà un «gemello» del Durc già previsto ai fini contributivi. Il provvedimento dovrà essere emanato entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del dl n. 69/2013. Per il rilascio in via digitale e certificata del documento sarà creato un apposito portale web, anche avvalendosi del sistema Uniemens già utilizzato dall’istituto previdenziale.
Gli operatori «che vi abbiano interesse», prevede l’emendamento, potranno chiedere la registrazione al sistema. Per farlo, però, appaltatori e subappaltatori dovranno impegnarsi a comunicare all’Agenzia i dati sulle retribuzioni dei dipendenti. Le Entrate, quindi, certificheranno la regolarità della posizione tributaria del soggetto: il Durt comproverà l’inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi scaduti e non ancora pagati dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo contrattuale.
Il Durt sostituirà integralmente le diverse tipologie di documenti oggi utilizzabili per disapplicare il regime di responsabilità solidale (documentazione attestante il versamento delle ritenute dei dipendenti, asseverazione della regolarità fiscale rilasciata da un professionista o da Caf, oppure autocertificazione sostitutiva dell’impresa subappaltatrice). Si ricorda che resta invece confermata l’esclusione dalla responsabilità solidale negli appalti dei versamenti Iva, come già previsto nella versione originaria del dl n. 69/2013 approdata in G.U. e attualmente in vigore. Rimane invariata pure la sanzione amministrativa da 5 mila a 200 mila euro in capo al committente, laddove questo provveda a effettuare il pagamento senza che l’appaltatore e/o subappaltatore abbiano esibito la documentazione di regolarità tributaria.
(Italia Oggi del 20 luglio 2013)
Monza e Brianza – Desio 25/07/2013