ANTIRICICLAGGIO, CHIUSURA CONTO CORRENTE
Con Provvedimento 3 febbraio 2013, Banca d’Italia ha disposto che, in caso di impossibile completamento dell’adeguata verifica della clientela, il relativo rapporto di conto corrente dovrà essere chiuso e i fondi trasferiti al cliente su altro conto da lui indicato, esclusivamente tramite bonifico bancario, applicando in tal senso le disposizioni già contenute nell’art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007. Inoltre, la causale del bonifico indicherà l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica e pertanto la banca ricevente accoglierà il cliente con perplessità.
Si precisa che i contratti bancari di conto corrente si conformano alle disposizioni del Codice civile che sono inderogabili dalle parti, soprattutto se sfavorevoli per il cliente. Pertanto, gli istituti di credito rischiano di dover riscrivere le clausole per le nuove modalità di chiusura del rapporto, poiché le istruzioni violerebbero gli accordi che prevedono la liquidazione anche in contanti.