Scatta già per gli acquisti o le costruzioni di fabbricati abitativi effettuati nel 2014, la nuova deduzione dal reddito del contribuente nella misura del 20% del prezzo di acquisto o di costruzione (fino a un massimo di 300mila euro) riservata a chi affitta l’immobile entro sei mesi dall’acquisto o dalla fine dei lavori. La deduzione va ripartita in 8 rate annuali di pari importo. L’agevolazione introdotta dal D.L. n.133/14 (articolo 21) trova la sua prima applicazione proprio a partire dall’inizio dell’anno scorso, con durata fino a tutto il 2017, e coinvolge, in qualità di cessionari, le persone fisiche che fanno l’acquisto, ovvero quelle che eseguono, tramite stipula di un contratto di appalto, la costruzione dell’unità immobiliare abitativa non nell’ambito di attività commerciali. Il cedente deve essere necessariamente un’impresa di costruzione, ma con riferimento ai soli fabbricati di nuova costruzione rimasti invenduti alla data del 12 novembre 2014, ovvero un’impresa che ha effettuato interventi di ristrutturazione o risanamento conservativo. In caso di costruzione dell’immobile direttamente da parte del contribuente è necessario che l’area su cui viene effettuata la costruzione sia già posseduta dallo stesso soggetto prima dell’inizio dei lavori ovvero siano già stati riconosciuti, su di essa, diritti edificatori.
(Il Sole 24 Ore del 4 maggio 2015 – Michele Brusaterra pag. 24)
Monza e Brianza – Desio 06/05/2015