AGENTI DI COMMERCIO – RICHIESTA RITENUTA RIDOTTA ENTRO IL 31 DICEMBRE

― 27 Dicembre 2013

È noto che la corresponsione di provvigioni per le prestazioni anche occasionali di rapporti di rappresentanza di commercio, procacciamento d’affari, mediazione, commissione, agenzia, è soggetta alla trattenuta della ritenuta d’acconto commisurata al 50% del loro ammontare; ma c’è la possibilità di chiederne la riduzione entro il 31 dicembre. Vediamo come.

L’art. 25bis del D.P.R. 600/1973 dispone che i soggetti elencati nell’art. 23 1° comma (tra i quali spiccano le s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società cooperative, società semplici, s.n.c., s.a.s., le persone fisiche che esercitano imprese commerciali – arti e professioni, residenti nel territorio dello stato, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore e il condominio), escluse le imprese agricole, all’atto del pagamento delle provvigioni citate in premessa, devono operare (con obbligo di rivalsa) una ritenuta d’acconto nella misura dell’aliquota del primo scaglione dei redditi soggetti all’IRPEF (attualmente il 23%).

Detta ritenuta, in via ordinaria, è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni di cui in premessa ma può anche essere operata su un ammontare ridotto.

Infatti, come disposto dal 2° comma del predetto art. 25bis del D.P.R. 600-1973, se i percipienti dichiarano ai loro committenti-preponenti-mandanti, che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle stesse provvigioni.

Ecco quindi che in presenza di dipendenti o di terzi, il minore importo di ritenuta d’acconto trattenuta aumenterà l’importo del netto da incassare, a tutto vantaggio della liquidità aziendale.

Monza e Brianza – Desio 24/12/2013

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