Il dipartimento del Tesoro vanifica la legge di stabilità in merito alla tracciabilità dei canoni di locazione per le abitazioni. È questo, in sintesi, quanto affermato dal ministero, direzione V – prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, nella nota prot. DT 10492 del 5 febbraio 2014. Alcune perplessità erano infatti sorte sulla corretta interpretazione dell’art.1, co.50 della L. n.147/13, entrato in vigore il 1° gennaio 2014. Il Tesoro, con la nota, ribalta le previsioni del comma 50. Il dicastero sottolinea come, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni comminate ai fini del decreto antiriciclaggio, rilevi unicamente il limite dei mille euro stabilito dall’art.49 del D.Lgs. n.231/07. In sostanza, nessuna sanzione potrebbe comunque essere irrogata al conduttore che paga un canone di locazione in contanti per una somma comunque inferiore ai mille euro; ciò perché il decreto antiriciclaggio prevede una sanzione amministrativa dall’1 al 40% della somma trasferita soltanto in capo a chi trasferisce denaro contante o titoli al portatore in euro o valuta estera sopra la soglia di €999,99.
(Il Sole 24 Ore del 14 febbraio 2014 – Ranieri Razzante pag. 21)
Monza e Brianza – Desio 14/02/2014