ACCORDO SUL REGISTRO AD ALTO RISCHIO

― 15 Ottobre 2014

Adesioni agli accertamenti sull’imposta di registro ad alto rischio per i venditori, i quali potrebbero essere desti­natari di un successivo avviso ai fini delle imposte dirette per l’importo concordato dall’acquirente con l’ufficio. La questione riguarda tutte le cessioni che hanno per oggetto sia aziende che beni immobiliari, quali i fabbri­cati e i terreni, e interessa il venditore sia persona fisica sia impresa. Infatti le imposte di registro, ipotecarie e catastali si determinano sul valore venale in comune commercio del bene oggetto di trasferimento, a norma dell’art.51 del d.P.R. 131/86. Di conseguenza, l’ufficio, una volta accertato che il corrispettivo indicato nell’atto risulta inferiore al valore venale, procede a rettificare l’importo inviando un avviso di accertamento a tutti i sog­getti interessati dalla vendita, essendo tutti solidalmente responsabili per il versamento delle maggiori imposte accertate. Potrebbe verificarsi che il contribuente opti per l’adesione, o addirittura per l’acquiescenza, anche in quei casi in cui le motivazioni a proprio favore appaiano fondate. Questa adesione potrebbe avere delle ricadute in capo al venditore in quanto l’ufficio potrebbe utilizzare il maggior valore definito ai fini del registro e delle ipo-catastali per contestare l’entità della plusvalenza realizzata in occasione della cessione ai fini delle imposte dirette (Ires o Irpef) e (ove applicabile) il corrispettivo preso a base per l’Iva. Questa impostazione, tuttavia, ap­pare confermata dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, ordinanza 8711/14) e di merito (CTR di Trento 31/2014; contra CTP di Treviso n. 5/2013). Punto di vista confermato anche dalla Circolare 18/E/10.

(Il Sole 24 Ore del 14 ottobre 2014 – Riccardo Giorgetti e Dennis Pini pag. 45)     Monza e Brianza – Desio 14/10/2014

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