Blocco del pignoramento dell’abitazione principale, divieto di fermo amministrativo per i veicoli strumentali e limite di un quinto al pignoramento dei beni indispensabili all’impresa e al professionista. Al di là della chance delle 120 rate, le novità apportate dal D.L. n.69/13 (decreto «del fare») in materia di riscossione sono molte e di grande impatto operativo. Cominciando dalle procedure immobiliari, la modifica più rilevante è il divieto di espropriazione dell’abitazione principale. Questo divieto opera in presenza di quattro condizioni. Innanzitutto, deve trattarsi dell’unico immobile posseduto dal debitore. Inoltre, il fabbricato deve avere destinazione catastale abitativa. Ne consegue che se il debitore abita in un immobile a uso ufficio la copertura non opera. Non deve però essere una casa di lusso, a prescindere dalla categoria catastale ufficiale, né appartenere alle categorie A8 (ville) o A9 ( castelli). Infine, il debitore deve avere residenza anagrafica nell’unità in esame. L’abitazione principale è tuttavia ipotecabile in presenza di un debito a ruolo superiore a 20mila euro. Sempre restando in tema di pignoramenti immobiliari, è stato elevato da 20mila a 120mila euro il limite minimo di importo scaduto in presenza del quale l’espropriazione è ammessa. È inoltre necessario che l’espropriazione sia preceduta dal decorso di sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca. Non è ancora chiaro se le nuove condizioni, molto più favorevoli per il debitore, si applichino anche ai pignoramenti già eseguiti e per i quali la vendita all’incanto del bene non sia ancora avvenuta.
(Il Sole 24 Ore del 12 novembre 2013 – Luigi Lovecchio pag. 2)
Monza e Brianza – Desio 13/11/2013