730 – SOGGETTI CHE POSSONO PRESTARE ASSISTENZA FISCALE

― 10 Maggio 2013

Il modello 730 può essere presentato al proprio sostituto che ha scelto di prestare assistenza fiscale, a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati o a un professionista abilitato (iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili, punto 2.2.1).

 

 Sostituti di imposta

 Ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, mediante il modello 730, i sostituti d’imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e lettera l), del TUIR.

L’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta non comporta alcun onere per gli assistiti.

Tutti i sostituti d’imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l’obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati.

Il risultato contabile delle dichiarazioni è reso disponibile, in via telematica, ai sostituti d’imposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della trasmissione telematica effettuata dai CAF e dai professionisti abilitati ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 febbraio 2013 ha approvato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (punto 8.1), che deve essere compilato e trasmesso dai sostituti d’imposta indicando la propria sede telematica (fisconline o entratel) o quella dell’intermediario presso cui saranno resi disponibili i dati contabili del mod. 730-4.

Questa procedura, che dallo scorso anno interessa tutti i sostituti privati e pubblici (ad eccezione dell’INPS e dei sostituti gestiti dal Ministero dell’economia e delle finanze), semplifica gli adempimenti a loro carico, poiché costituisce una più agevole modalità di ricezione del risultato contabile delle dichiarazioni modello 730. Inoltre, i sostituti hanno la garanzia della sicurezza della provenienza dei dati ricevuti e la possibilità di un’agevole integrazione dei dati da conguagliare con quelli delle retribuzioni dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730).

 

CAF- dipendenti

Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, individua i soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale e definisce, all’articolo 34, comma 4, le attività che i CAF-dipendenti sono tenuti a svolgere nella prestazione dell’assistenza fiscale ai contribuenti che chiedono di presentare il modello 730.

Gli iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, possono prestare l’assistenza fiscale per la presentazione del modello 730 e, conseguentemente, devono svolgere le attività previste dal citato articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997. All’attività svolta dai professionisti sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 13 – 14 – 15 – 16, commi 1, 2, 3 e 4-bis, 21 – 22 – 25 e 26 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

I soggetti che prestano l’assistenza, per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, nei locali adibiti all’assistenza devono esporre, in modo visibile, copia del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività; informazioni sul tipo di struttura che presta l’assistenza (sede legale o sede periferica del CAF, centro di raccolta quale socio o associato, società di servizi, sede periferica della società di servizi); informazioni sull’assistenza, sulle scadenze delle fasi dell’attività e sugli orari di apertura; informazioni sui costi nel caso in cui l’utente chieda la consulenza fiscale per la compilazione del modello o l’espletamento di particolari attività connesse con la presentazione del modello 730/2013.

 

Professionisti abilitati

 L’articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dispone che il soggetto responsabile dell’assistenza fiscale rilascia il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.

L’articolo 21 del decreto ministeriale n. 164 del 1999 stabilisce che, per il rilascio del visto di conformità, i professionisti devono effettuare una apposita comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, allegando la prescritta documentazione.

A seguito della verifica, da parte della Direzione regionale competente, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il professionista è abilitato, dalla data di presentazione della comunicazione, al rilascio del visto di conformità. I professionisti che hanno già effettuato la comunicazione ai fini dell’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione unificata o sulla dichiarazione Iva, ai sensi dell’articolo 21, del citato decreto ministeriale n. 164 del 1999, sono esentati dalla presentazione di una nuova comunicazione.

Al riguardo si specifica che, per l’attività di assistenza fiscale da prestare nel corso dell’anno 2013, il professionista deve essere abilitato a far data dal 30 giugno 2013. Qualora il professionista risulti abilitato in data successiva potrà prestare l’assistenza fiscale per la presentazione del mod. 730 solo a partire dall’anno seguente.

Si chiarisce che, l’avvenuta presentazione dell’istanza all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate ai fini dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non esime dall’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 21 del decreto ministeriale n. 164 del 1999, costituendo, infatti, l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni soltanto uno dei requisiti richiesti per poter effettuare la predetta comunicazione per l’apposizione del visto di conformità.

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 22, del decreto ministeriale n. 164 del 1999, il professionista è tenuto a stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile, per gli eventuali danni causati nel fornire assistenza fiscale, il cui massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e comunque non inferiore a euro 1.032.913,80. Si precisa, inoltre, che la polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente non includendo franchigie o scoperti e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

Il professionista già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, potrà anche utilizzare tale polizza mediante una autonoma copertura assicurativa, con previsione di un massimale, dedicato esclusivamente all’assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello previsto dalla norma, che garantisca il risarcimento dei danni eventualmente provocati nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale prestata a tutti i contribuenti.

Per mantenere la propria abilitazione, il professionista deve provvedere tempestivamente a comunicare alla Direzione regionale competente ogni variazione dei dati comunicati e far pervenire il rinnovo della prevista polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento qualora il premio relativo alla polizza sia stato suddiviso in rate.

Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una associazione professionale di cui all’articolo 5, comma 3, lett. c), del TUIR, nella predetta comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell’associazione di cui il medesimo fa parte. In detta ipotesi, peraltro, la polizza assicurativa potrà essere stipulata dal professionista o dall’associazione professionale e in questo ultimo caso, la polizza deve garantire il contribuente da ogni eventuale danno causato nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale svolta dal singolo professionista distintamente abilitato.

Al riguardo, si specifica che è il singolo professionista ad essere abilitato al rilascio del visto di conformità, pertanto ogni altro professionista appartenente all’associazione che non sia personalmente abilitato non è autorizzato ad apporre il visto di conformità al modello 730.

La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni.

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